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Studio n.9-2023/CTS – Il passaggio da associazione non riconosciuta ad associazione riconosciuta e viceversa
Autore:
Federico Magliulo
18/05/2023
Con il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, emanato in attuazione della delega conferita al Governo con la legge 6 giugno 2016 n. 106, in vigore dal 3 agosto 2017, è stato approvato il Codice del Terzo settore.
In occasione della riforma organica del Terzo settore il legislatore, che pure a tale proposito non è intervenuto direttamente sul codice civile, ha tuttavia opportunamente provveduto anche ad inserire in quest’ultimo il nuovo art. 42-bis c.c., recante una specifica disciplina della trasformazione degli enti del Primo Libro.
Dal testo della nuova disposizione nasce il dubbio che il legislatore abbia ritenuto sussumibile nell’ambito della trasformazione, assoggettandolo alla relativa disciplina, anche il passaggio dallo schema dell’associazione non riconosciuta a quello dell’associazione riconosciuta e viceversa.
Non a caso la dottrina si è divisa sul punto, essendo stata sostenuta sia la tesi favorevole alla qualificazione dell’operazione in termini di trasformazione sia la tesi opposta.
Il presente studio aderisce alla tesi che nega che il fenomeno in esame sia ascrivibile all’istituto della trasformazione e passa in rassegna le conseguenze pratiche di tale scelta interpretativa
Studio n. 86-2023/I – Il ruolo del notaio nella nuova disciplina sulle operazioni straordinarie transfrontaliere
Autore:
Federico Magliulo
27/07/2023
Il Decreto legislativo 2 marzo 2023 n. 19 ha attuato la Direttiva 27 novembre 2019 n. 2019/2121/UE, per quanto riguarda le trasformazioni, le fusioni e le scissioni transfrontaliere.
Tale provvedimento legislativo ha colmato una lacuna presente nel sistema previgente, che non prevedeva un’espressa disciplina della trasformazione e della scissione transfrontaliera ed ha apportato significative modifiche alla previgente disciplina della fusione transfrontaliera.
La nuova disciplina attribuisce al notaio importanti compiti e responsabilità in merito al controllo di legalità sulle operazioni di cui trattasi.
Lo studio intende approfondire tali aspetti per dirimere i numerosi dubbi posti dalle nuove disposizioni.
Studio n. 44-2023/I La nuova trasformazione transfrontaliera fra gründungstheorie e sitztheorie
Autore:
Federico Magliulo
27/07/2023
Il Decreto legislativo 2 marzo 2023 n. 19 ha attuato la Direttiva 27 novembre 2019 n. 2019/2121/UE, per quanto riguarda le trasformazioni, le fusioni e le scissioni transfrontaliere.
Tale provvedimento legislativo ha colmato una lacuna presente nel sistema previgente, che non prevedeva un’espressa disciplina della trasformazione transfrontaliera.
Studio n.103-2022/T – Profili fiscali del contratto di vendita con riserva della proprietà
Autore:
Susanna Cannizzaro e Roberto Martino
03/08/2023
Lo studio affronta il tema della vendita con riserva della proprietà muovendo dalle ricostruzioni civilistiche relative alla sua natura giuridica al fine di fornire un quadro il più possibile completo in merito alla disciplina fiscale nel comparto delle imposte dirette ed indirette.
Studio n. 27-2023/P – Questioni vecchie e nuove in tema di domini collettivi e usi civici. La legge 168-2017 all’attenzione della Corte Costituzionale
Autore:
Paolo Lazzara
02/08/2023
L’ordinanza di rimessione alla Corte Costituzionale del tribunale di Viterbo è l’occasione per affrontare alcune questioni aperte in materia di usi civici e domini collettivi. Le criticità attengono principalmente all’ambito di estensione della nozione di “dominio collettivo” e al relativo regime giuridico. Dopo una ricostruzione del quadro di riferimento normativo giurisprudenziale e dottrinale, il saggio prova a fornire alcune soluzioni interpretative, con particolare riferimento alla questione che attiene alla sostanziale incommerciabilità dei terreni gravati da usi civici.
Studio n. 4_2023 DI Le certificazioni di conformità dei documenti digitali
Autore:
Gea Arcella e Giuseppe Levante
24/07/2023
Il presente studio si pone l’obbiettivo di proporre una summa di tutti i contributi giuridici (studi, materiali e risposte a quesito) che sino a questo momento sono stati elaborati in ambito notarile sul tema delle certificazioni di conformità dei documenti informatici, nonché di arricchire tale cospicuo patrimonio culturale e giuridico con le ultime novità dottrinarie e legislative, il tutto sotto il filtro anche delle riforme legislative e delle correnti nuove prassi operative.
Il documento informatico ha sempre avuto e continua ad avere delle caratteristiche sue proprie che influiscono sia sulla sua fruizione che su alcuni aspetti giuridici della res signata: esso, infatti, pur avendo bisogno di un supporto, è indifferente allo stesso poiché non vi si incorpora in maniera stabile; ciò comporta che nel mondo informatico perdono di significato i concetti di originale e di copia, per come tradizionalmente conosciuti dal nostro ordinamento, essendo più corretto probabilmente rifarsi al concetto di duplicato.
Ciò non di meno, l’effettuazione di copie propriamente dette è ancora necessaria sia nel caso del cambiamento di supporto (da cartaceo a informatico e viceversa) sia in ambito strettamente informatico laddove il documento non possa, per i motivi che vedremo, qualificarsi tecnicamente quale duplicato: in questi casi per provare la conformità della copia al suo originale sarà necessaria la certificazione da parte di un pubblico ufficiale a ciò autorizzato.
La cittadinanza dell’attività del notaio nelle certificazioni di conformità che riguardano i documenti digitali è stabilita oltre che nella legge notarile, anche nella legislazione di carattere amministrativo e fiscale. Dall’applicazione ed interpretazione di tali normative sono emerse nel tempo numerose problematiche riguardanti ad es. la possibilità di rilascio della copia da parte del pubblico ufficiale che non sia depositario del documento originale e la relativa valenza probatoria delle copie siffatte; la necessità o meno di procedere alla messa a repertorio dell’attività di rilascio della copia; l’assoggettamento della copia all’imposta di bollo. La prima delle tre problematiche derivante dall’originario impianto del codice civile deve ritenersi ormai superata dalle successive norme della legislazione amministrativa, fatta salva l’eccezione portata dall’art. 67 della L.N.; la seconda deve essere risolta facendo richiamo di volta in volta alla necessità o meno di tracciabilità dell’operazione effettuata; mentre con riguardo alla terza, fatte salve le esenzioni di legge, servirà comprendere di caso in caso se la copia sia destinata alla circolazione (in tal caso sarà soggetta all’imposta) ovvero sia effettuata per rendere compatibili documenti incorporati su supporti diversi onde consentire l’allegazione (in tal caso risulterà esente dall’imposta).
Studio n.41-2023/PC PRIME RIFLESSIONI E INDICAZIONI OPERATIVE in merito alla nomina da parte del Notaio dell’interprete al muto non capace di leggere ed al sordomuto nell’ambito delle competenze attribuite ai notai dall’art. 22 del D.lgs. 149/2022
Autore:
Stefano Fazzari
21/07/2023
La sintetica disposizione dell’articolo 22 del D.Lgs. 149/2022, nel modificare l’art. 56 della Legge notarile, non richiama le norme procedurali stabilite invece dal precedente art. 21 dettato in materia di autorizzazioni notarili a tutela di soggetti deboli o in materia ereditaria: non è perciò prevista la necessità di una richiesta scritta, né alcun potere di acquisizione di informazioni, non sono stabilite comunicazioni agli uffici giudiziari, non è previsto il differimento nella efficacia della nomina; infine, non è stabilita nella norma alcuna possibilità di impugnazione della nomina da parte del notaio.
Lo studio si propone di comprendere se l’omesso richiamo a tali profili procedimentali derivi dal fatto che essi debbano considerarsi implicitamente richiamati in ragione del principio del “doppio binario”, notarile e giudiziario, stabilito per le nomine dell’interprete come per le autorizzazioni; o se, invece, tali profili procedurali siano irrilevanti, concludendo nel senso che:
- la competenza alla nomina dell’interprete al comparente sordo che non sappia leggere, oppure muto, spetta al notaio incaricato della stipula;
- la richiesta di nomina, che può essere anche verbale, può intervenire sia dallo stesso soggetto debole sia da una qualsiasi delle parti. Alla nomina dell’interprete il notaio può procedere anche di propria iniziativa, laddove ne verifichi i presupposti di legge;
- il notaio potrà accertare i presupposti della nomina, verificando la capacità del soggetto debole di comprendere le dichiarazioni ed esprimere efficacemente le sue volontà, anche eventualmente avvalendosi di un consulente. Al notaio non può essere rimesso un accertamento di tipo medico;
- non è indispensabile che il notaio adotti un provvedimento documentalmente autonomo: la nomina può direttamente risultare in atto in cui sia costituito l’interprete; a garanzia del fedele adempimento dell’ufficio, è opportuno che questi renda il giuramento secondo le regole previste dal c.p.c.
- nessuna comunicazione andrà effettuata ove la nomina avvenga direttamente in sede di stipula. In caso in cui venisse formulata una specifica richiesta prima e fuori della sede di stipula, la nomina andrà invece notificata al richiedente. Nel corpo del rogito la nomina costituita da un atto separato potrà o meno essere allegata, dovendosi comunque dare atto nel rogito della presenza dell’interprete e del suo giuramento;
- la nomina non va comunicata né alla Cancelleria del Tribunale né al P.M.;
- la violazione delle norme sulla nomina dell’interprete comporta la nullità dell’atto ex art. 58 L. Not., oppure, trattandosi di testamento, la sua annullabilità ex art. 606 c.c.
Studio n. 3_2023 DI – La conservazione degli atti notarili informatici
Autore:
Sabrina Chibbaro e Michele Nastri
19/07/2023
Lo studio introduce la conservazione dei documenti informatici in generale, per poi affrontare le specificità della conservazione degli atti notarili. Viene illustrata la normativa primaria applicabile a tutti i documenti e la normativa speciale relativa soltanto all’atto notarile, anche in considerazione della sua natura di bene demaniale archivistico. Si passa poi all’esame della normativa di rango secondario (Linee Guida), valutandone la compatibilità con la legge notarile e l’applicabilità differenziata in ragione della particolare tipologia di documento rappresentata dagli atti notarili. Tale percorso consente l’individuazione dei principi e delle finalità della normativa in materia e fa comprendere i vincoli normativi che orientano le scelte applicative.
La natura di bene demaniale dell’atto notarile, la sua destinazione alla conservazione ed alla fruibilità in un tempo previsto come illimitato dall’ordinamento rendono necessaria l’uniformità della conservazione degli atti notarili informatici, come avviene per quelli cartacei.
In tale ambito al Conservatore Consiglio Nazionale del Notariato sono consentite scelte operative che devono comunque rispondere al principio di buon andamento della pubblica amministrazione. Ne risulta un assetto sufficientemente determinato, vincolante per i notai e per la pubblica amministrazione anche se suscettibile di variazioni e miglioramenti derivanti dall’esperienza sul campo e dal progresso tecnologico, in attesa che siano messe in esercizio le strutture pubbliche statali destinate alla conservazione degli atti notarili informatici dei notai al termine dell’esercizio professionale.