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CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO

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Consulta l'archivio degli studi elaborati dalle Commissioni di studio, approvati dal Consiglio Nazionale del Notariato e ritenuti di interesse generale.

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Studio48-2023T – La tassazione immediata degli atti di apporto di beni in trust e i trust interposti nella circolare dell’agenzia delle entrate n. 34 del 20 ottobre 2022

Autore:

Daniele Muritano

25/09/2023

Lo studio affronta due temi oggetto della Circolare dell’Agenzia delle entrate n. 34 del 20 ottobre 2022 («Disciplina fiscale dei trust ai fini della imposizione diretta e indiretta»).

Nel conformarsi all’orientamento giurisprudenziale che fissa il principio della tassazione “in uscita” del trasferimento di beni dal trustee ai beneficiari (con applicazione dell’eventuale imposta di donazione e delle imposte ipotecaria e catastale) con conseguente applicazione delle imposte in misura fissa “in entrata”, la Circolare individua talune ipotesi di tassazione immediata che lo studio esamina criticamente, rilevando come si tratti, in sostanza, di casi di scuola. La tesi sostenuta è che, in ogni caso, l’applicazione delle imposte presuppone il conseguimento definitivo della posizione soggettiva di beneficiario finale del trust.

In relazione ai trust interposti si critica la soluzione dell’Agenzia che estende gli effetti dell’interposizione fittizia dall’ambito delle imposte dirette a quello delle imposte indirette e, in particolare, dell’imposta di successione. In assenza di un accertamento giudiziale da cui risulti che il trust è una struttura negoziale non qualificabile come trust (o perché il trasferimento dei beni ha dato luogo a una mera intestazione fiduciaria oppure perché il trasferimento dei beni al trustee era simulato) non si può affermare che in caso di morte del disponente i beni in trust facciano parte del suo asse ereditario.

Studio47-2023T – L’imposizione indiretta dei trust e il recepimento dell’orientamento della cassazione – regimi agevolati ed esenzioni

Autore:

Adriano Pischetola

25/09/2023

Lo Studio si prefigge lo scopo, muovendo le mosse dall’analisi della Circolare dell’Agenzia delle Entrate n.34/E del 20 ottobre 2022, di dare rilievo a quella che risulta – in esito al recepimento dell’orientamento ormai consolidato della Cassazione – l’acquisizione ideologica più importante e  foriera di notevoli conseguenze sul piano fiscale, costituita dalla riconosciuta rilevanza della sola ‘attribuzione’ dei beni e diritti in trust  e dalla constatazione che  ‘la dotazione di beni e diritti in trust non integra di per sé un trasferimento imponibile bensì rappresenta un atto generalmente neutro’. Segnatamente vengono svolte riflessioni, con riferimento all’atto di dotazione, in ordine alle eventuali esenzioni e/o agevolazioni spettanti (non al trustee, ma) ai beneficiari, ovviamente se ne ricorrano i presupposti, e alla eventuale decadenza del disponente dalle agevolazioni “prima casa” dal medesimo richieste; nonché, con riferimento agli acquisti da parte del trustee, in ordine alla (ritenuta) inapplicabilità della regola ‘prezzo- valore’ e di agevolazioni per le persone fisiche. Giustappunto in ordine alla inapplicabilità della detta regola vengono svolgono considerazioni critiche finalizzate a verificare, al contrario, i margini di una sua plausibile applicazione agli acquisti operati dal trustee, persona fisica, non realizzati nell’esercizio di attività commerciali, artistiche o professionali, anche grazie al conforto in tal senso offerto dalla giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione.

Studio n.9-2023/CTS – Il passaggio da associazione non riconosciuta ad associazione riconosciuta e viceversa

Autore:

Federico Magliulo

18/05/2023

Con il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, emanato in attuazione della delega conferita al Governo con la legge 6 giugno 2016 n. 106, in vigore dal 3 agosto 2017, è stato approvato il Codice del Terzo settore.

In occasione della riforma organica del Terzo settore il legislatore, che pure a tale proposito non è intervenuto direttamente sul codice civile, ha tuttavia opportunamente provveduto anche ad inserire in quest’ultimo il nuovo art. 42-bis c.c., recante una specifica disciplina della trasformazione degli enti del Primo Libro.

Dal testo della nuova disposizione nasce il dubbio che il legislatore abbia ritenuto sussumibile nell’ambito della trasformazione, assoggettandolo alla relativa disciplina, anche il passaggio dallo schema dell’associazione non riconosciuta a quello dell’associazione riconosciuta e viceversa.

Non a caso la dottrina si è divisa sul punto, essendo stata sostenuta sia la tesi favorevole alla qualificazione dell’operazione in termini di trasformazione sia la tesi opposta.

Il presente studio aderisce alla tesi che nega che il fenomeno in esame sia ascrivibile all’istituto della trasformazione e passa in rassegna le conseguenze pratiche di tale scelta interpretativa

Studio n. 86-2023/I – Il ruolo del notaio nella nuova disciplina sulle operazioni straordinarie transfrontaliere

Autore:

Federico Magliulo

27/07/2023

Il Decreto legislativo 2 marzo 2023 n. 19 ha attuato la Direttiva 27 novembre 2019 n. 2019/2121/UE, per quanto riguarda le trasformazioni, le fusioni e le scissioni transfrontaliere.

Tale provvedimento legislativo ha colmato una lacuna presente nel sistema previgente, che non prevedeva un’espressa disciplina della trasformazione e della scissione transfrontaliera ed ha apportato significative modifiche alla previgente disciplina della fusione transfrontaliera.

La nuova disciplina attribuisce al notaio importanti compiti e responsabilità in merito al controllo di legalità sulle operazioni di cui trattasi.

Lo studio intende approfondire tali aspetti per dirimere i numerosi dubbi posti dalle nuove disposizioni.

Studio n. 44-2023/I La nuova trasformazione transfrontaliera fra gründungstheorie e sitztheorie

Autore:

Federico Magliulo

27/07/2023

Il Decreto legislativo 2 marzo 2023 n. 19 ha attuato la Direttiva 27 novembre 2019 n. 2019/2121/UE, per quanto riguarda le trasformazioni, le fusioni e le scissioni transfrontaliere.

Tale provvedimento legislativo ha colmato una lacuna presente nel sistema previgente, che non prevedeva un’espressa disciplina della trasformazione transfrontaliera.

Studio n.103-2022/T – Profili fiscali del contratto di vendita con riserva della proprietà

Autore:

Susanna Cannizzaro e Roberto Martino

03/08/2023

Lo studio affronta il tema della vendita con riserva della proprietà muovendo dalle ricostruzioni civilistiche relative alla sua natura giuridica al fine di fornire un quadro il più possibile completo in merito alla disciplina fiscale nel comparto delle imposte dirette ed indirette.

Studio n. 27-2023/P – Questioni vecchie e nuove in tema di domini collettivi e usi civici. La legge 168-2017 all’attenzione della Corte Costituzionale

Autore:

Paolo Lazzara

02/08/2023

L’ordinanza di rimessione alla Corte Costituzionale del tribunale di Viterbo è l’occasione per affrontare alcune questioni aperte in materia di usi civici e domini collettivi. Le criticità attengono principalmente all’ambito di estensione della nozione di “dominio collettivo” e al relativo regime giuridico. Dopo una ricostruzione del quadro di riferimento normativo giurisprudenziale e dottrinale, il saggio prova a fornire alcune soluzioni interpretative, con particolare riferimento alla questione che attiene alla sostanziale incommerciabilità dei terreni gravati da usi civici.

 

Studio n. 4_2023 DI Le certificazioni di conformità dei documenti digitali

Autore:

Gea Arcella e Giuseppe Levante

24/07/2023

Il presente studio si pone l’obbiettivo di proporre una summa di tutti i contributi giuridici (studi, materiali e risposte a quesito) che sino a questo momento sono stati elaborati in ambito notarile sul tema delle certificazioni di conformità dei documenti informatici, nonché di arricchire tale cospicuo patrimonio culturale e giuridico con le ultime novità dottrinarie e legislative, il tutto sotto il filtro anche delle riforme legislative e delle correnti nuove prassi operative.

Il documento informatico ha sempre avuto e continua ad avere delle caratteristiche sue proprie che influiscono sia sulla sua fruizione che su alcuni aspetti giuridici della res signata: esso, infatti, pur avendo bisogno di un supporto, è indifferente allo stesso poiché non vi si incorpora in maniera stabile; ciò comporta che nel mondo informatico perdono di significato i concetti di originale e di copia, per come tradizionalmente conosciuti dal nostro ordinamento, essendo più corretto probabilmente rifarsi al concetto di duplicato.

Ciò non di meno, l’effettuazione di copie propriamente dette è ancora necessaria sia nel caso del cambiamento di supporto (da cartaceo a informatico e viceversa) sia in ambito strettamente informatico laddove il documento non possa, per i motivi che vedremo, qualificarsi tecnicamente quale duplicato: in questi casi per provare la conformità della copia al suo originale sarà necessaria la certificazione da parte di un pubblico ufficiale a ciò autorizzato.

La cittadinanza dell’attività del notaio nelle certificazioni di conformità che riguardano i documenti digitali è stabilita oltre che nella legge notarile, anche nella legislazione di carattere amministrativo e fiscale. Dall’applicazione ed interpretazione di tali normative sono emerse nel tempo numerose problematiche riguardanti ad es. la possibilità di rilascio della copia da parte del pubblico ufficiale che non sia depositario del documento originale e la relativa valenza probatoria delle copie siffatte; la necessità o meno di procedere alla messa a repertorio dell’attività di rilascio della copia; l’assoggettamento della copia all’imposta di bollo. La prima delle tre problematiche derivante dall’originario impianto del codice civile deve ritenersi ormai superata dalle successive norme della legislazione amministrativa, fatta salva l’eccezione portata dall’art. 67 della L.N.; la seconda deve essere risolta facendo richiamo di volta in volta alla necessità o meno di tracciabilità dell’operazione effettuata; mentre con riguardo alla terza, fatte salve le esenzioni di legge, servirà comprendere di caso in caso se la copia sia destinata alla circolazione (in tal caso sarà soggetta all’imposta) ovvero sia effettuata per rendere compatibili documenti incorporati su supporti diversi onde consentire l’allegazione (in tal caso risulterà esente dall’imposta).