La costituzione di patrimoni destinati è prevista, nel Codice del Terzo settore (d.lgs. 117/2017) dall’art. 10 e dall’art. 4, comma 3. La prima ipotesi, in cui vi è un richiamo espresso agli artt. 2447-bis e ss., c.c., si riferisce alla costituzione da parte di ETS dotati di personalità giuridica ed iscritti nel registro delle imprese. Previsione che, sul piano soggettivo, da un lato vale ad escludere le associazioni non riconosciute, le fondazioni in attesa di riconoscimento e le società di tipo diverso da quello capitalistico o cooperativo, in quanto difetta la personalità giuridica; ma, dall’altro lato, comporta un ampliamento della pletora dei soggetti che vi possono ricorrere, potendovi rientrare non solo le s.p.a., ma anche le s.r.l., le cooperative e tutti quegli enti che, dotati di personalità giuridica, esercitino la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale. (...)