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Studio n.10-2023/CTS La nomina dell’organo di controllo nelle fondazioni
Autore:
Daniela Boggiali
18/10/2023
Lo studio esamina la questione del soggetto legittimato a nominare l’organo di controllo nelle fondazioni del Terzo settore e in quelle diritto comune, stante l’assenza di norme specifiche tanto nel Codice del Terzo settore, quanto nel codice civile. Si indicano, quali possibili soluzioni rimesse alla scelta dell’autonomia statutaria, quella di affidare la nomina all’organo assembleare o di indirizzo o a taluni partecipanti alla fondazione (per le fondazioni di partecipazione), al fondatore, all’organo amministrativo, a enti pubblici o a formazioni e associazioni politiche, sindacati, associazioni professionali e di rappresentanza di categorie economiche, nonché associazioni di datori di lavoro.
Studio n.56-2023/T – Trust. La fiscalità indiretta delle attribuzioni beneficiarie “senza formalità” e dei trust “esteri”
Autore:
Thomas Tassani
17/10/2023
Nell’imposta sulle donazioni, la tassazione dei trust avviene al momento del trasferimento dei beni e diritti a favore del beneficiario che è il soggetto che manifesta, in questo modo, capacità contributiva ai sensi dell’art. 53 Cost. Vi sono però due ulteriori aspetti da considerare, sul piano teorico come su quello applicativo. Il primo riguarda le condizioni formali al verificarsi delle quali una attribuzione gratuita (dal trustee al beneficiario), che attua il programma liberale del disponente, può venire assoggettata ad imposizione. Il secondo attiene alla territorialità dell’imposizione, per quanto attiene la residenza del disponente oppure lo Stato in cui sono localizzati i beni.
I possibili effetti indiretti della circolare n. 34/2022 sulla tassazione di altre forme di articolazione patrimoniale affini al trust
Autore:
Antonio Rosario Di Tuoro e Adriano Pischetola
16/10/2023
Lo studio si propone di indagare i possibili effetti della Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 34 del 20 ottobre 2022 sulla tassazione di altre forme di articolazione patrimoniale affini al trust.
In prima analisi si è avuto modo di analizzare i principi esposti dalla Circolare n. 34 (insieme con le riflessioni elaborate dalla Giurisprudenza) in una prospettiva complessiva comparativa del trust e di altri istituti nei quali l’arricchimento dell’attuatore/fiduciario costituisce di fatto solo un momento in cui si articola il programma di destinazione, connotato da una forte strumentalità.
Ci si è quindi soffermati in un’analisi delle possibili ricadute di tale prospettiva sulla tassazione del vincolo di destinazione, operando una distinzione tra il vincolo destinativo ‘puro’ (ossia privo di rilevanza traslativa) e quello ‘dinamico’ (nel quale il trasferimento di proprietà all’attuatore risulta avere un’efficacia simile a quello che nel contesto del trust viene posto in essere dal settlor a favore del trustee, ogniqualvolta questi abbia l’obbligo di ritrasferire il trust fund be al beneficiario alla cessazione del vincolo).
Studio n.42-2023/I – La decisione degli amministratori sull’accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza delle società (art. 120-bis ccii)
Autore:
Fabrizio Guerrera e Marco Maltoni
28/09/2023
Lo studio affronta i diversi profili di disciplina della decisione degli amministratori di accedere ad uno strumento di regolazione della crisi d’impresa di cui all’art.120 bis CCII, che deve risultare da verbale notarile.
A tal fine mette in evidenza quali sono gli strumenti di regolazione della crisi per accedere ai quali è necessaria una decisione degli amministratori risultante da verbale notarile, le differenze di contenuto determinate dalla peculiarità dello strumento a cui si intende accedere.
La parte conclusiva è dedicata alle regole di formazione della decisione nelle società di persone, nelle società a responsabilità limitata e nelle società in liquidazione.
Studio n.35-2023/PC – L’inefficacia degli atti di disposizione di beni compiuti dal debitore prima della dichiarazione di fallimento/della procedura di liquidazione giudiziale e la liquidazione dei beni stessi nel fallimento
Autore:
Annalisa Lorenzetto Peserico
27/09/2023
Lo studio affronta il tema dell’inefficacia degli atti di disposizione di beni compiuti dal debitore prima della dichiarazione di fallimento/della apertura della liquidazione giudiziale con riguardo, rispettivamente, alle procedure pendenti al 15 luglio 2022, in cui trova applicazione la legge fallimentare, e con riguardo a quelle instaurate successivamente, regolate dal codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza. Preso atto che, dopo l’esito vittorioso da parte del curatore delle azioni revocatorie – tanto ordinarie che fallimentari – i beni oggetto degli atti revocati continuano ad appartenere all’avente causa, vengono analizzate le diverse tesi che potrebbero giustificare l’acquisto a titolo derivativo dei beni stessi a favore di chi acquista dal fallimento/dalla procedura. Si conclude nel senso che la liquidazione dei beni avvenga direttamente nel fallimento/nella procedura di liquidazione giudiziale o applicando le disposizioni del codice di procedura civile o tramite procedure competitive. Di conseguenza il decreto di trasferimento del giudice delegato sarà pronunciato “contro” l’acquirente revocato e l’atto notarile di trasferimento sarà sottoscritto dal curatore disponendo di un diritto dell’acquirente revocato; e contro questo soggetto (e a favore di chi ha acquistato dalla procedura) verranno trascritti. A necessaria integrazione della tesi proposta si sono individuate le modalità idonee ad assicurare comunque una adeguata tutela al soggetto che aveva acquistato prima della dichiarazione di fallimento/della procedura di liquidazione. Le stesse problematiche si sono affrontate pure con riguardo alla inefficacia degli atti a titolo gratuito posti in essere dal fallito nel biennio anteriore alla dichiarazione di fallimento ex art.64 della legge fallimentare (nella versione originaria e come modificato dalla legge n.132/2015) oppure compiuti dal debitore dopo il deposito della domanda cui è seguita l’apertura della liquidazione giudiziale o nei due anni anteriori ex art.163 del codice della crisi.
Studio n.45-2023/I La scissione mediante scorporo
Autore:
Daniela Boggiali e Nicola Atlante
27/09/2023
Si forniscono le prime linee interpretative circa l’istituto della scissione mediante scorporo, di recente introdotto nel nostro ordinamento. Ci si soffermerà nel solo ambito delle scissioni societarie. Dopo una premessa sulle fattispecie di scissione regolate dal c.c. (le figure legali, compresa la scissione asimmetrica) e sulle possibili fattispecie non esattamente disciplinate dal c.c. ma che alle stesse si avvicinano, si procederà ad effettuare la ricognizione degli elementi costitutivi della nuova scissione con scorporo prevista dal nuovo art. 2506.1 del c.c., la declinazione delle differenze di disciplina tra scissione con scorporo e conferimento (beneficiaria di nuova costituzione; conferitaria già esistente; tempistica; documentazione a supporto), la ricognizione delle nuove fattispecie astrattamente utilizzabili nella pratica che si avvicinano alla scissione con scorporo.
Studio48-2023T – La tassazione immediata degli atti di apporto di beni in trust e i trust interposti nella circolare dell’agenzia delle entrate n. 34 del 20 ottobre 2022
Autore:
Daniele Muritano
25/09/2023
Lo studio affronta due temi oggetto della Circolare dell’Agenzia delle entrate n. 34 del 20 ottobre 2022 («Disciplina fiscale dei trust ai fini della imposizione diretta e indiretta»).
Nel conformarsi all’orientamento giurisprudenziale che fissa il principio della tassazione “in uscita” del trasferimento di beni dal trustee ai beneficiari (con applicazione dell’eventuale imposta di donazione e delle imposte ipotecaria e catastale) con conseguente applicazione delle imposte in misura fissa “in entrata”, la Circolare individua talune ipotesi di tassazione immediata che lo studio esamina criticamente, rilevando come si tratti, in sostanza, di casi di scuola. La tesi sostenuta è che, in ogni caso, l’applicazione delle imposte presuppone il conseguimento definitivo della posizione soggettiva di beneficiario finale del trust.
In relazione ai trust interposti si critica la soluzione dell’Agenzia che estende gli effetti dell’interposizione fittizia dall’ambito delle imposte dirette a quello delle imposte indirette e, in particolare, dell’imposta di successione. In assenza di un accertamento giudiziale da cui risulti che il trust è una struttura negoziale non qualificabile come trust (o perché il trasferimento dei beni ha dato luogo a una mera intestazione fiduciaria oppure perché il trasferimento dei beni al trustee era simulato) non si può affermare che in caso di morte del disponente i beni in trust facciano parte del suo asse ereditario.
Studio47-2023T – L’imposizione indiretta dei trust e il recepimento dell’orientamento della cassazione – regimi agevolati ed esenzioni
Autore:
Adriano Pischetola
25/09/2023
Lo Studio si prefigge lo scopo, muovendo le mosse dall’analisi della Circolare dell’Agenzia delle Entrate n.34/E del 20 ottobre 2022, di dare rilievo a quella che risulta – in esito al recepimento dell’orientamento ormai consolidato della Cassazione – l’acquisizione ideologica più importante e foriera di notevoli conseguenze sul piano fiscale, costituita dalla riconosciuta rilevanza della sola ‘attribuzione’ dei beni e diritti in trust e dalla constatazione che ‘la dotazione di beni e diritti in trust non integra di per sé un trasferimento imponibile bensì rappresenta un atto generalmente neutro’. Segnatamente vengono svolte riflessioni, con riferimento all’atto di dotazione, in ordine alle eventuali esenzioni e/o agevolazioni spettanti (non al trustee, ma) ai beneficiari, ovviamente se ne ricorrano i presupposti, e alla eventuale decadenza del disponente dalle agevolazioni “prima casa” dal medesimo richieste; nonché, con riferimento agli acquisti da parte del trustee, in ordine alla (ritenuta) inapplicabilità della regola ‘prezzo- valore’ e di agevolazioni per le persone fisiche. Giustappunto in ordine alla inapplicabilità della detta regola vengono svolgono considerazioni critiche finalizzate a verificare, al contrario, i margini di una sua plausibile applicazione agli acquisti operati dal trustee, persona fisica, non realizzati nell’esercizio di attività commerciali, artistiche o professionali, anche grazie al conforto in tal senso offerto dalla giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione.