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CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO

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Consulta l'archivio degli studi elaborati dalle Commissioni di studio, approvati dal Consiglio Nazionale del Notariato e ritenuti di interesse generale.

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Studi presenti in archivio
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Studio n. 55-2024/P – L’acqua: regime giuridico e circolazione immobiliare

Autore:

Sonia Tullia Barbaro

29/07/2024

Studio n.46-2024/pc La revoca e la modifica dell’autorizzazione notarile di cui all’art. 21 del d.lgs. n. 149/2022

Autore:

Ernesto Fabiani e Luisa Piccolo

22/07/2024

Studio n. 41-2024/PC L’art. 214 CCII. vendita dell’azienda ed attività prodromica

Autore:

Piervincenzo D’Adamo

03/07/2024

Lo studio partenendo da una breve cronistoria della disciplina della liquidazione aziendale prima del Codice della Crisi di Impresa, passa attraverso la disciplina previgente analizzando le caratteristiche che tale liquidazione aveva all’interno della legge fallimentare. Lo studio, altresì, introduce ai principi generali che regolano la vendita all’interno del Codice della Crisi di Impresa e dell’Insolvenza declinando l’art. 216 CCII ed evidenziando le regole della monetizzazione dei diritti del debitore; al suo interno si pone l’accento, inoltre, sulla definizione e classificazione di vendita competitiva rimarcandone le problematiche di natura dottrinale.

Il nucleo centrale dello studio è rappresentato da una analisi dell’art. 214 CCI che è la norma che disciplina la vendita d’azienda; tale norma viene enucleata e scomposta nelle sue parti più rilevanti evidenziando le problematiche connesse all’esistenza dei debiti sorti prima del trasferimento d’azienda, affrontando, anche se sommariamente, il problema giuslavoristico del trasferimento solo parziale dei lavoratori e dell’introduzione del nuovo istituto del cd. Esame Congiunto, passando attraverso l’ipotesi di cessione anche delle passività del compendio societario, per arrivare alle moderne forme di liquidazione aziendale che transitano attraverso la creazione di NewCo ed i moderni strumenti di rivalutazione e riqualificazione del complesso aziendale.

Studio n. 51-2024/p Sull’alienabilita’ delle terre di proprieta’ dei privati gravate da usi civici

Autore:

Marco Ruotolo

20/06/2024

Con la sent. n. 119 del 2023 la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 3, comma 3, della legge 20 novembre 2017, n. 168 (Norme in materia di domini collettivi), «nella parte in cui, riferendosi ai beni indicati dall’art. 3, comma 1, non esclude dal regime della inalienabilità le terre di proprietà di privati, sulle quali i residenti del comune o della frazione esercitano usi civici non ancora liquidati». Partendo dall’analisi di questa decisione, l’Autore propone una riflessione più ampia circa le sue possibili implicazioni nella prospettiva di una rivisitazione della recente giurisprudenza in tema di usi civici che non disconosca il peso delle istanze legate allo sviluppo economico, troppo spesso del tutto pretermesse fuori dalla logica propria del bilanciamento tra interessi di rango costituzionale.

Studio n. 3/2023M Le clausole di conciliazione

Autore:

Mario Buzio

19/06/2024

Lo studio esamina la nozione e la funzione delle clausole di mediazione e sottolinea come esse soddisfano l’interesse a dare la precedenza agli strumenti collaborativi e non avversariali per la soluzione dei contenziosi. L’evoluzione della loro rilevanza processuale è culminata con la Riforma Cartabia, che ha sancito espressamente che il tentativo di mediazione previsto dalle clausole di mediazione è condizione di procedibilità della domanda.

Lo studio, poi, affronta il problema della loro vessatorietà e della loro autonomia rispetto al contratto nel quale sono inserite ossia se la loro validità ed efficacia dipendano da quelle del contratto. Passa poi ad esaminare le controversie che possono essere oggetto di una clausola di mediazione e le sue indicazioni accessorie, fra cui la scelta dell’organismo di mediazione, la scelta del mediatore e delle modalità di svolgimento del procedimento. Termina con l’esame delle clausole multi step, che combinano mediazione e arbitrato, e dei criteri che è opportuno seguire per redigerle.

Studio n.19-2024/PC Il procedimento di vendita diretta dell’immobile

Autore:

Anna Maria Soldi

06/06/2024

La vendita diretta ad istanza del debitore come forma di liquidazione alternativa degli immobili – gli indici sintomatici della natura coattiva della vendita diretta ad istanza del debitore – il comportamento processuale dei creditori “legittimati” e la sua incidenza sugli sbocchi del procedimento di vendita diretta – l’esito semplificato e l’aggiudicazione immediata a cura del giudice dell’esecuzione –  l’esito articolato e la aggiudicazione a seguito dell’espletamento degli ordinari adempimenti pubblicitari  – la delega parziale al professionista e le sue peculiarità – il termine per il versamento prezzo e l’eventuale decadenza dell’aggiudicatario – il trasferimento dell’immobile e la duplicità della forma: il decreto ex art. 586 c.p.c. o l’alternativa dell’atto negoziale – la scelta del Notaio rogante in caso di trasferimento mediante atto negoziale.

Studio n.148-2022/C – Retratto agrario con riguardo alla pubblicità immobiliare

Autore:

Mariassunta Imbrenda e Davide Spitaleri

30/05/2024

Le esigenze di libera circolazione dei beni e di tutela dei terzi richiedono che l’esercizio del riscatto ex lege, proprio in ragione del meccanismo sostitutivo ex tunc nella titolarità della proprietà immobiliare, non «resti occulto». Più precisamente, la trascrivibilità del riscatto ex lege deve ritenersi finalizzata a risolvere il conflitto tra riscattante e aventi causa dal riscattato i quali abbiano acquistato dopo lo scadere del termine annuale utile alla dichiarazione o all’esercizio dell’azione di riscatto. Il decorso del termine decadenziale in questione funge da limes oltre il quale la soluzione dei conflitti che originano dalla vicenda circolatoria poggia non più sulla (di per sé) preminente posizione del riscattante, che finisce per travolgere gli acquisti precedenti, bensì sul criterio ordinario della (priorità della) trascrizione dell’atto di esercizio del diritto medesimo. Precedentemente a tale momento, durante lo spatium deliberandi, a nulla rileva che coloro che abbiano avuto causa dal riscattato abbiano trascritto o iscritto il loro acquisto prima della trascrizione della domanda di riscatto ovvero della sentenza che l’accoglie. Si osserva infatti che nella ipotesi che il bene sia stato subalienato prima che fosse scaduto il termine per l’esercizio del riscatto legale, il subacquirente ben sa, o dovrebbe sapere, di essere assoggettato all’eventuale riscatto da parte del prelazionario legale: il suo eventuale affidamento sulla definitività dell’acquisto da parte del suo dante causa (ossia, il riscattato) è pertanto irragionevole e non può essere comunque ritenuto meritevole di tutela da parte dell’ordinamento giuridico. Diverse sono le argomentazioni a sostegno della trascrivibilità del retratto ex lege: dalla interpretazione estensiva dell’art. 2653 n. 3, alla applicazione dell’art. 2653, n, 1, là dove il retratto venga esercitato a mezzo di domanda giudiziale, sino alla individuazione, all’art. 1402, comma 2, di una regola di portata generale. L’enunciato dell’art. 2645 (che parla espressamente di «ogni altro atto o provvedimento») sembra peraltro racchiudere una “presunzione di trascrivibilità”, nel senso della estensione dell’ambito di applicazione della trascrizione a fattispecie e diritti (purché opponibili ai terzi) diversi da quelli espressamente contemplati, in armonia con il principio ex art. 2672 c.c., secondo cui non si può dare trascrizione solo se la stessa è vietata espressamente. La prospettiva interpretativa proposta ben intercetta la tendenza evolutiva del sistema di pubblicità immobiliare e delle sue attuali finalità, di segnalazione ai terzi di un vincolo ad essi opponibile in base al diritto sostanziale.

Sul piano applicativo, il quid da trascrivere è la dichiarazione o la domanda giudiziale di retratto. Le strade percorribili sono: l’annotazione ex art. 1402, comma 2, a margine della nota di trascrizione avente ad oggetto l’originario atto di trasferimento contro il retrattato e a favore del terzo avente causa; oppure la trascrizione ex art. 2643, n. 13, dell’accordo transattivo con cui retraente e terzo avente causa dal retrattato convengono l’avvenuto retratto e conseguente acquisto ex tunc della proprietà in capo al retraente stesso, facendo esplicito riferimento al contratto precedentemente stipulato in violazione degli obblighi legali di prelazione.

Studio n.118-2023/I – Ancora un nuovo modello: la società di agenti sportivi

Autore:

Paolo Guida

30/05/2024

Il Decreto Legislativo del 28 febbraio 2021 n. 37 ha regolato i rapporti di rappresentanza degli atleti, delineandone le caratteristiche, e ha istituito la società di agenti sportivi, quale nuovo modello di società, con una dettagliata disciplina che governa il tema in maniera puntuale, costituendone di conseguenza anche l’alveo operativo.