MENU

CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO

CONSIGLIO NAZIONALE
DEL NOTARIATO

Studio n.67-2024/PC Natura e responsabilità civile del professionista delegato alle operazioni di vendita nell’espropriazione forzata

Autore:

Ernesto Fabiani

Pubblicato sul sito il 28/02/2025

Il contributo, ripercorrendo l’evoluzione legislativa dell’istituto della delega delle operazioni di vendita in sede di espropriazione forzata, affronta, anche attraverso un analitico esame delle differenti impostazioni dottrinali e giurisprudenziali, prima le controverse problematiche della qualificazione del professionista delegato (in termini di mero ausiliario ovvero di vero e proprio sostituto del giudice) e della natura dell’attività delegata (in termini di sola giurisdizione in senso ampio ovvero anche di giurisdizione in senso stretto) e poi l’ulteriore problematica, strettamente connessa a quelle precedentemente indicate, della responsabilità civile del delegato.

L’indagine conduce l’Autore a ritenere che il professionista delegato sia un vero e proprio sostituto del giudice che talvolta esercita anche funzioni di giurisdizione in senso stretto (e non solo di giurisdizione in senso ampio) e che, sotto il profilo della responsabilità civile, nelle ipotesi in cui, nell’esercizio dell’attività delegata: 1) esegue le direttive del giudice delegante, va esente da ogni responsabilità in quanto non può discostarsi dalle stesse; 2) effettua autonomamente delle scelte, queste sono comunque imputabili al giudice dell’esecuzione (salvo che non adotti atti che fuoriescono dallo «schema legale della delega», così come di recente ritenuto dalla Corte di cassazione), con conseguente applicabilità della legge n. 117/1988 nei confronti del giudice dell’esecuzione, ovvero, se si ritiene che siano imputabili al delegato, che a quest’ultimo si applichi, in quanto sostituto del giudice, la legge n. 117/1988 (con conseguente limitazione della responsabilità civile, ai sensi dell’art. 2, alle sole ipotesi di dolo o colpa grave e necessità, ai sensi dell’art. 4, del previo esaurimento dei rimedi interni al processo esecutivo avverso i provvedimenti denunziati come pregiudizievoli).