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Il presente studio completa il precedente in materia di comunione convenzionale, occupandosi esclusivamente dell’aspetto pubblicitario.
Acclarato che tutte le convenzioni costitutive di una comunione convenzionale, sia programmatiche che dispositive, devono essere annotate a margine dell’atto di matrimonio ai fini dell’opponibilità delle stesse, lo studio si concentra sull’analisi dell’articolo 2647 codice civile, norma che impone la formalità della trascrizione, avente funzione di pubblicità notizia, concludendo nel senso che rientrano nel perimetro applicativo di tale disposizione esclusivamente le convenzioni di riduzione, sia dispositive, disciplinate dal primo comma, che programmatiche, disciplinate dal secondo comma, mentre le convenzioni di ampliamento, sia di tipo dispositivo che di tipo programmatico, non devono essere oggetto di autonoma trascrizione ulteriore rispetto a quella riguardante l’effetto traslativo.
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