MENU

CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO

CONSIGLIO NAZIONALE
DEL NOTARIATO

Studio n. 383-2008/C – Non coincidenza soggettiva tra acquirente e finanziatore. Il contratto a favore di terzo

Autore:

Antonio Marrese

Pubblicato sul sito il 27/10/2014

Gli artt. 1411 e segg. c.c. consentono ai contraenti – definiti “promittente” e “stipulante” – l’introduzione nel contratto di una clausola che permetta l’attribuzione di un diritto ad un soggetto (“terzo”) che non partecipa alla formazione del contratto. La ricostruzione della clausola a favore di terzo in termini di patto accessorio non confligge con la necessità che l’introduzione della detta clausola nel meccanismo contrattuale sia sorretta da una giustificazione causale idonea a determinare lo spostamento patrimoniale dallo stipulante al terzo. Evidenziata l’essenzialità dell’interesse dello stipulante alla deviazione degli effetti contrattuali a favore del terzo, si pone l’interrogativo circa la necessità o meno della…