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Gli artt. 1411 e segg. c.c. consentono ai contraenti – definiti “promittente” e “stipulante” – l’introduzione nel contratto di una clausola che permetta l’attribuzione di un diritto ad un soggetto (“terzo”) che non partecipa alla formazione del contratto. La ricostruzione della clausola a favore di terzo in termini di patto accessorio non confligge con la necessità che l’introduzione della detta clausola nel meccanismo contrattuale sia sorretta da una giustificazione causale idonea a determinare lo spostamento patrimoniale dallo stipulante al terzo. Evidenziata l’essenzialità dell’interesse dello stipulante alla deviazione degli effetti contrattuali a favore del terzo, si pone l’interrogativo circa la necessità o meno della…
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