
A partire dal primo gennaio 2006 è possibile regolare fiscalmente alcuni trasferimenti immobiliari in base al valore catastale, indipendentemente dal corrispettivo pattuito e indicato nell’atto.
A partire dal primo gennaio 2006 è possibile regolare fiscalmente alcuni trasferimenti immobiliari al valore catastale, indipenden-temente dal corrispettivo pattuito e indicato nell’atto.
Le finalità della norma, dalla quale i consumatori e tutti i cittadini hanno solo benefici, sono ispirate a una logica di trasparenza nella contrattazione immobiliare e di equità nel relativo prelievo fiscale: è ora possibile indicare il prezzo reale pattuito e, al contempo, pagare le imposte relative all’atto solo sul valore dell’immobile determinato con i meccanismi di rivalutazione della rendita catasta-le, così detta “valutazione automatica”.
Oltre a tutte le vendite in cui entrambe le parti sono “privati”, sono soggette a prezzo-valore anche le vendite fatte a persone fisiche, da cedenti non soggetti IVA (per esempio associazioni, fondazioni e simili) o soggetti IVA in esenzione.
Possono beneficiare del sistema prezzo-valore gli immobili a uso abitativo e relative pertinenze (box, cantine, ecc). Come confermato dalla stessa Amministrazione Finanziaria il regime di favore si estende alle pertinenze senza limitazione di numero e anche se acquistate separatamente dal bene principale, purché risulti nell’atto di acquisto la destinazione pertinenziale.
I terzi che per legge o per contratto hanno un diritto di prelazione sul bene immobile oggetto di vendita, possono esercitare la pre-lazione stessa o riscattare il bene già venduto, al prezzo dichiarato nell’atto di vendita, senza che il compratore possa pretendere la restituzione del prezzo realmente pagato.
Nei casi in cui, per eventuali vizi da cui sia affetto il contratto di compravendita, lo stesso si sciolga, il compratore potrà ottenere la restituzione del solo prezzo dichiarato nel contratto, a meno che non provi di aver pattuito e pagato una somma superiore.
La detrazione Irpef, spettante all’acquirente di immobile oggetto di interventi di recupero edilizio da parte di impresa di costruzione o di ristrutturazione, che alieni entro diciotto mesi dalla data di fine lavori, è determinata in ragione di un’aliquota percentuale ri-spetto al valore degli interventi eseguiti, che si assume in misura pari al 25 per cento del prezzo dell’unità immobiliare, quale risulta dichiarato nell’atto di vendita.
In caso di rivendita dell’immobile acquistato dichiarando un prezzo inferiore a quello reale e ricorrendo i presupposti di tassazione della plusvalenza, quest’ultima sarà tanto maggiore quanto minore è stato il prezzo dichiarato all’acquisto.
Il “prezzo-valore” interferisce anche con la normativa antiriciclaggio, che prevede sanzioni per l’utilizzo di assegni privi della clausola di non trasferibilità e per pagamenti in contanti per importi pari o superiori a 2.000 euro (a decorrere dal 1° gennaio 2022 la pre-detta soglia sarà riferita alla cifra di 1.000 euro).
La stessa normativa prevede che il notaio debba assolvere gli obblighi di:
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