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CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO

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Agenzia delle Entrate e Notariato: risparmi per procure, rinunce all’eredità ed altri atti plurimi privi di contenuto patrimoniale e donazioni sotto franchigia

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10/10/2011

Nazionale

 

Nell’ambito delle attività svolte dal Tavolo di lavoro congiunto Agenzia delle Entrate –  Consiglio Nazionale del Notariato, istituito con protocollo di intesa del 29 ottobre 2010, sono state esaminate ed approfondite alcune questioni poste dal CNN, di particolare interesse per tutti i cittadini in termini di risparmio d’imposte e di certezza del diritto: in particolare, il tema dell’applicazione dell’imposta fissa di registro per gli atti recanti più disposizioni prive di contenuto patrimoniale e il pagamento dell’imposta fissa per le donazioni, il cui valore sia al di sotto della franchigia stabilita dalle norme sulle imposte di successione e donazione.
L’Agenzia delle Entrate, condividendo in massima parte le posizioni sostenute dal Consiglio Nazionale del Notariato, ha fornito i propri chiarimenti con la circolare n. 44/E del 7 ottobre 2011 ed ha affermato i seguenti principi:
 
–          quando in uno stesso documento, atto pubblico o scrittura privata autenticata,  siano contenute più disposizioni che non hanno per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale (esempio: un unico documento che contiene più procure o più rinunce all’eredità), poiché non si realizza un’espressione di capacità contributiva e quindi non trova applicazione l’art. 21 D.P.R. n. 131/1986, tale documento è soggetto a registrazione con imposta fissa nella misura di 168 euro. Il medesimo principio trova applicazione anche con riferimento alle singole modifiche statutarie contenute nei verbali assembleari. In caso di verbale che contenga una disposizione di contenuto patrimoniale e una disposizione priva di tale requisito, l’imposta deve essere corrisposta solo con riferimento alla disposizione che esprime una manifestazione di capacità contributiva. In ogni caso, l’imposta da assolvere in sede di registrazione non può essere inferiore alla misura fissa, pari ad euro 168,00;
 
–          per la registrazione degli atti che contengono esclusivamente una o più disposizioni donative, di valore inferiore alla franchigia (1 milione di euro per coniuge e parenti in linea retta, 100mila per fratelli e sorelle, 1,5 milioni per i portatori di handicap), non deve essere corrisposta l’imposta di registro. Questo principio aggiorna l’interpretazione sul tema seguita finora dalla Agenzia delle Entrate.
 

 

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