30/03/2011
Territoriale
Il giorno 16 marzo 2011 il Consiglio Notarile di Biella ha sottoscritto con il Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Biella, il Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Provincia di Biella e Vercelli, l’Ordine degli Architetti P.P. e C. della Provincia di Biella, l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Biella, la Federazione Italiana Agenti Immobiliari Professionali, la Federazione Italiana Mediatori Agenti d’Affari un protocollo di intesa che ha lo scopo di tutelare i cittadini nella compravendita immobiliare attraverso la "Relazione sulla Regolarità Edilizia – R.E.E.".
Le disposizioni di legge attualmente in vigore prevedono che nell’atto siano indicati per dichiarazione della parte venditrice, gli estremi del titolo abilitativo edilizio con cui è stato edificato (o condonato) il fabbricato, oppure sia dichiarato in atto che i lavori di costruzione del fabbricato sono iniziati anteriormente al 01 settembre 1967 (data di entrata in vigore di una importante legge urbanistica). Queste dichiarazioni, necessarie per impedire la negoziazione dei fabbricati privi di un qualsiasi titolo abilitativo edilizio (i fabbricati “completamente abusivi”), pur essendo le uniche dichiarazioni previste dalla legge, non sono tuttavia sufficienti per garantire la regolarità edilizia del fabbricato rispetto al titolo abilitativo edilizio (ovvero, in parole semplici, per assicurare che il fabbricato sia stato effettivamente realizzato come da progetto approvato).
La Relazione ha pertanto lo scopo, essendo impossibile elencare tutti i vari tipi di difformità causa di abusi, più o meno gravi, che possono interessare un fabbricato, di tutelare venditore e acquirente, rendendo noto che esiste il problema della regolarità edilizia dei fabbricati.
Si suggerisce infatti ai venditori e agli acquirenti, per evitare il verificarsi delle conseguenze anche molto gravi provocate da un’eventuale "irregolarità edilizia", di incaricare un professionista tecnico (architetto, geometra, perito edile, ingegnere) che provveda ad eseguire tutte le operazioni necessarie per verificare la regolarità edilizia del fabbricato e riassuma i risultati delle proprie ricerche in un’apposita relazione tecnica (denominata “Relazione di Regolarità Edilizia – R.R.E.”) attestante la situazione edilizia del fabbricato che potrà essere allegata all’atto rogato dal notaio.
Risulta pertanto evidente come la predisposizione della “Relazione di Regolarità Edilizia” rappresenti una tutela tanto più importante se tenuta in considerazione fin dall’inizio delle trattative; essa può infatti confermare l’assoluta regolarità del fabbricato, ma anche evidenziare abusi sanabili talvolta con notevoli oneri (progetti, sanzioni amministrative, eventuali lavori edili ecc.) o addirittura accertare l’esistenza di abusi non sanabili (magari perché commessi su fabbricati posti in zone soggette a vincoli particolari), abusi che potrebbero inficiare la commerciabilità stessa del fabbricato e conseguentemente impedire la stipulabilità dell’atto di trasferimento.
E’ quindi evidente che lo scopo della collaborazione tra professionisti e tecnici è di tutelare il soggetto che negozia o acquista un fabbricato, mettendolo nelle condizioni di scegliere solo dopo essere stato propriamente informato se esiste o meno un problema di regolarità edilizia.
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