MENU

CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO

CONSIGLIO NAZIONALE
DEL NOTARIATO

Due nuovi studi del Notariato – L’atto di conferma in materia di conformità catastale – Le società per la gestione delle farmacie private

RSS

25/03/2018

Nazionale

Gli utlimi lavori approvati dal Consiglio Nazionale del Notariato sono consultabili nella sezione TROVA STUDIO e hanno approfondito tematiche relative al diritto civile e societario:

L’atto di conferma in materia di conformità catastale – Studio n. 9-2018/C

Lo studio studio esamina la norma di cui al nuovo comma 1-ter dell’art. 29 della L. 27 febbraio 1985, n. 52, che ha introdotto la possibilità di confermare, a certe condizioni, l’atto nullo per mancato rispetto della disciplina in tema di conformità catastale oggettiva di cui al comma 1-bis dello stesso articolo. L’esame della nuova disposizione si sofferma sulla considerazione del suo ambito di applicazione, dei suoi presupposti e della disciplina propria dell’atto di conferma, evidenziando alcuni profili critici della norma. Si valuta, poi, il tema della pubblicità dell’atto di conferma (propendendo per la soluzione della trascrizione dell’atto medesimo). Gli ultimi paragrafi sono dedicati ai problemi di diritto intertemporale, stante l’assenza di una norma che li regoli, ed all’impatto della nuova disposizione sulla responsabilità disciplinare del notaio.

Le società per la gestione delle farmacie private – Studio n.75-2018/I

Vengono analizzate le novità introdotte dalla legge 4 agosto 2017, n. 124 (art. unico, commi 157 e ss.) che ha sovvertito totalmente la struttura organizzativa delle società titolari dell’esercizio di farmacie consentendo l’ingresso del capitale sia nella gestione che nella titolarità della farmacia. In particolare, pur permanendo l’obbligo di oggetto esclusivo, il capitale della società può essere posseduto da persone fisiche, o giuridiche, ma la direzione deve essere affidata ad un farmacista, anche se non socio. Inoltre, cade il limite quantitativo (quattro) alla titolarità da parte della società di più farmacie ubicate nella provincia questa ha la sede legale, limite che viene sostituito dalla previsione secondo cui la società di gestione di farmacie non può controllare – direttamente o indirettamente – più del 20% delle farmacie esistenti nel territorio della medesima regione, o provincia autonoma, venendo così meno ogni collegamento tra la sede della società e la ubicazione delle farmacie.

Condividi
Altri Articoli