14/09/2006
Nazionale
La riforma è stata fortemente voluta dal notariato che vi ha contribuito con un lungo lavoro di studio.
Un sistema disciplinare con sanzioni efficaci testimonia la serietà e il valore di una categoria professionale sempre responsabile nell’esercizio di una pubblica funzione.
L’entrata in vigore delle norme è ripartita in tre tempi: quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione in G.U. , 1° gennaio 2007 e 1° giugno 2007.
I principali temi del provvedimento che ha riformato le sanzioni per gli illeciti dei notai e il procedimento disciplinare sono:
1. l’affidamento del procedimento disciplinare a un organismo regionale, presieduto da un magistrato, a garanzia dell’imparzialità del giudizio;
2. il notevole aumento delle sanzioni pecuniarie;
3. la nuova normativa sulla prescrizione dell’azione disciplinare (il termine è stato portato a cinque anni);
4. il riconoscimento del ruolo degli organi di categoria (il Consiglio Nazionale) nel dettare le norme deontologiche e nel vigilare sul loro rispetto (con conseguente applicazione di sanzioni in caso di violazione).
Entrano subito in vigore le norme che aggiornano le sanzioni, con l’aumento di quelle pecuniarie, e quelle che precisano ulteriormente la nozione di sospensione, destituzione, redazione di atti societari contrari alla legge, recidiva, oblazione, prescrizione.
Dal 1° gennaio 2007 entrano in vigore le norme sulla costituzione per la formazione delle Commissioni amministrative regionali di disciplina.
Dal 1° giugno 2007 le Commissioni regionali entreranno in funzione (in sostituzione dei Consigli notarili distrettuali) e saranno composte da un magistrato, con funzioni di presidente, e da 6, 8 o 12 notai, a seconda del numero di notai presenti sul territorio, e durano in carica tre anni.
Il collegio giudicante (il Presidente della commissione e due notai) giudicherà sugli illeciti disciplinari segnalati su iniziativa del procuratore della Repubblica, del consiglio notarile distrettuale oppure del capo dell’archivio notarile. Il collegio giudicherà in camera di consiglio e la sentenza sarà impugnabile in Corte di Appello. La pronuncia di appello sarà impugnabile in Cassazione.
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