21/04/2020
Nazionale
Al fine di fronteggiare la persistente emergenza Coronavirus, il Governo interviene nuovamente, in via di decretazione d’urgenza, (anche) sulla giustizia civile.
L’intervento non si traduce in un’unica disposizione. E’ più articolato.
A fronte, infatti, di una disposizione di “carattere generale”, quale quella relativa ai termini processuali (in materia di giustizia civile, penale, amministrativa, contabile, tributaria e militare) di cui all’art. 36, vi sono una serie di altre disposizioni specifiche con riferimento alla giustizia civile, quali segnatamente quelle in tema di:
Tra gli obiettivi primari del decreto legge n. 23 del 2020, c.d. decreto liquidità, vi è quello di sostenere la continuità aziendale delle imprese in crisi, stante l’attuale, drammatica contingenza di emergenza sanitaria destinata inevitabilmente a ripercuotersi sugli assetti economici e sociali del nostro ordinamento.
A tal fine sono necessarie anche (ma non solo) le misure relative alle esecuzioni forzate e alle procedure concorsuali le quali, come noto, rappresentano un settore non solo nevralgico della giustizia civile, in cui si contrappongono esigenze relative alle posizioni debitorie e creditorie, ma anche cruciale dal punto di vista economico.
Si comprende allora quanto sia delicata, e quanto sia urgente, una risposta legislativa che sappia salvaguardare le predette posizioni che, mai come in questa drammatica fase, presentano il medesimo grado di bisogno e di meritevolezza di tutela, tanto che possono ripercuotersi inarrestabilmente le une sulle altre.
Il decreto in esame mira a fronteggiare quest’inedita congiuntura con misure eterogenee.
Alcune di queste misure lasciano aperti importanti dubbi ermeneutici, così che si auspica una maggiore ponderazione in sede di conversione. Non mancano le obiezioni da parte della dottrina legate non solo alla fattura normativa o all’impianto sistematico di alcune delle disposizioni introdotte, ma anche alle scelte ideologiche sottese agli interventi normativi in esame, specie in relazione alle procedure concorsuali.
Tra le tante obiezioni, una delle maggiori lacune della legislazione d’emergenza fin qui emanata riguarda il sovraindebitamento, in relazione al quale non può che sollecitarsi un intervento in sede di conversione del Decreto Cura Italia e del Decreto liquidità , considerando le potenzialità di questo strumento, il quale senz’altro potrebbe giocare un ruolo cruciale nell’attuale congiuntura economica.
Per approfondire l’argomento, dall’area download è possibile scaricare la nota del Consiglio Nazionale del Notariato “Le nuove misure per fronteggiare l’emergenza epidemiologica Covid-19 nell’ambito della giustizia civile contenute nel c.d. Decreto Liquidità”.
Nazionale
18/11/2024
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