30/07/2020
Nazionale
Con la legge del 5 giugno 2020, n. 40, recante misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali, il legislatore ha convertito in legge il decreto 8 aprile 2020, n. 23, noto come il “decreto liquidità”.
Con il suddetto decreto, il legislatore ha previsto articolate misure in materia di giustizia civile e procedure concorsuali, con l’obiettivo di sostenere la continuità aziendale delle imprese in crisi, stante la drammatica contingenza di emergenza sanitaria, economico e sociale derivante dalla pandemia Covid-19.
In particolare, a fronte di una disposizione di “carattere generale”, quale quella relativa ai termini processuali (in materia di giustizia civile, penale, amministrativa, contabile, tributaria e militare) di cui all’art. 36, sono state previste una serie di altre disposizioni specifiche con riferimento alla giustizia civile, quali segnatamente quelle in tema di:
All’indomani della pubblicazione del decreto legge in discorso, da più parti sono state sollevate diverse obiezioni in relazione a talune di queste misure, non solo a causa della formulazione delle relative disposizioni e/o del relativo impianto sistematico, ma anche delle scelte ideologiche sottese a taluni interventi normativi, specie con riferimento alle procedure concorsuali.
Questo è il quadro in cui si inserisce la legge di conversione del 5 giugno 2020, n. 40.
Questa legge apporta diverse innovazioni, tra cui, al di là delle modifiche di forma o coordinamento, vanno segnalate quelle in tema di:
Per approfondire l’argomento, dall’area download è possibile scaricare la nota del Consiglio Nazionale del Notariato “Legislazione d’emergenza epidemiologica Covid-19, giustizia civile e crisi d’impresa: le ultime novità introdotte in sede di conversione del c.d. decreto liquidità”.
Nazionale
18/11/2024
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