04/01/2019
Nazionale
Gli ultimi lavori approvati dal Consiglio Nazionale del Notariato sono consultabili nella sezione TROVA STUDIO e hanno approfondito tematiche relative al diritto societario e tributario:
La costituzione di patrimoni destinati ad uno specifico affare da parte degli enti del Terzo Settore – Studio n. 102-2018/I
La costituzione di patrimoni destinati è prevista, nel Codice del Terzo settore (d.lgs. 117/2017) dall’art. 10 e dall’art. 4, comma 3. La prima ipotesi, in cui vi è un richiamo espresso agli artt. 2447-bis e ss., c.c., si riferisce alla costituzione da parte di ETS dotati di personalità giuridica ed iscritti nel registro delle imprese. Previsione che, sul piano soggettivo, da un lato vale ad escludere le associazioni non riconosciute, le fondazioni in attesa di riconoscimento e le società di tipo diverso da quello capitalistico o cooperativo, in quanto difetta la personalità giuridica; ma, dall’altro lato, comporta un ampliamento della pletora dei soggetti che vi possono ricorrere, potendovi rientrare non solo le s.p.a., ma anche le s.r.l., le cooperative e tutti quegli enti che, dotati di personalità giuridica, esercitino la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale. A fianco di questa fattispecie, v’è poi la previsione specificamente dettata dall’art. 5, comma 2, del d.lgs. 112/2017 per le imprese sociali, rispetto alle quali, essendo comunque soddisfatto il requisito dell’iscrizione nel registro delle imprese, il discrimine è dato solo dalla personalità giuridica. La seconda ipotesi, contenuta nell’art. 4 CTS e replicata nella disciplina dell’impresa sociale nell’art. 1 del d.lgs. 112/2017, è invece riferita agli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti e gli enti delle confessioni religiose che hanno stipulato patti, accordi o intese con lo Stato, rispetto alla quale, per ragioni di ordine sistemativo, deve escludersi la riconducibilità del patrimonio destinato alla disciplina degli artt. 2447-bis e ss., c.c.
Evoluzioni giurisprudenziali in tema di tassazione ai fini del registro del riconoscimento del debito – Studio n. 118-2018/T
Nella recente evoluzione della giurisprudenza della Suprema Corte si rinvengono i fondamenti per un nuovo corso giurisprudenziale in tema di tassazione del riconoscimento del debito ai fini del registro. L’ordinanza n. 481-2018 prende infatti atto che l’art. 1988 c.c. non definisce l’istituto, ma ne disciplina gli effetti sul piano processuale; dal riconoscimento della natura di dichiarazione di scienza in relazione alla sussistenza di un rapporto preesistente nascente da pregressi contratti stipulati tra le parti fa correttamente discendere l’applicazione dell’art. 4, Tariffa, Parte seconda, D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. Non sembra dubbio infatti che gli atti con effetti dichiarativi come la ricognizione di debito non determinino, in quanto insuscettibili di incidere sulla realtà preesistente, alcuna variazione patrimoniale che ne giustifichi la tassazione in misura proporzionale. Appare dunque corretta la tassazione in misura fissa anche al di fuori delle casistiche rientranti nell’ambito applicativo del principio di alternatività Iva/registro. Conclusione che può applicarsi anche ad ipotesi particolari come quelle dei riconoscimenti di debito nell’ambito degli accordi in esecuzione degli strumenti di composizione della crisi d’impresa.
La fatturazione elettronica negli studi notarili – Studio n. 178-2018/T
Dal 1° gennaio 2019 entrerà in vigore l’obbligo di emissione delle fatture in formato digitale. Saranno esonerati solo i professionisti di “minori dimensioni” in quanto il nuovo adempimento interesserà la maggior parte degli esercenti arti e professioni. La novità non è in grado di incidere sulla disciplina sostanziale dell’Iva, ma solo sulle prassi contrarie alle disposizioni in vigore. Il legislatore ha modificato i termini di emissione delle fatture con decorrenza dal 1° luglio 2019, ma in questo caso è stato necessario un intervento normativo ad hoc. Sono state poi previste alcune semplificazioni con il superamento di alcuni obblighi, come quello relativo alla numerazione delle fatture ricevute, oramai del tutto “obsoleto” rispetto all’emissione dei documenti in formato elettronico. A pochi giorni dall’entrata in vigore della novità tutti gli operatori saranno tenuti ad uno sforzo organizzativo per l’adeguamento delle proprie strutture professionali.
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