06/04/2021
Nazionale
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Gli obblighi DAC6 nell’attività notarile – Studio n. 11-2021/T
Nel solco delle iniziative di contrasto all’elusione internazionale avviate con il Progetto BEPS, la Direttiva n. 2018/822/UE del 25 maggio 2018 (c.d. DAC6) introduce inediti obblighi di comunicazione delle informazioni a carico di “intermediari” e “contribuenti” coinvolti in schemi di pianificazione aggressiva transfrontaliera.
Alla base dei nuovi obblighi sta la convinzione che tali notizie, una volta acquisite al patrimonio cognitivo dell’amministrazione – per poi essere convogliate alle autorità fiscali degli altri Paesi UE con le forme dello scambio automatico obbligatorio – consentano una più rapida ed efficace risposta degli Stati membri ai fenomeni di erosione degli imponibili favorendo un migliore funzionamento del mercato interno e dissuadendo intermediari e contribuenti dall’elaborare, commercializzare, gestire e attuare meccanismi di pianificazione fiscale aggressiva.
In questa prospettiva, la selezione delle operazioni transfrontaliere oggetto di disclosure è affidata ai cc.dd. hallmarks, elementi segnaletici di un rischio fiscale che consentono di intercettare i fenomeni di pianificazione fiscale aggressiva in una “fase precoce” , prima ancora che si traducano in un materiale vantaggio d’imposta e sganciati dal riscontro in concreto di un abuso fiscale.
Come si dirà più avanti, è peraltro proprio il catalogo degli hallmarks a rappresentare il fulcro applicativo della disciplina in esame: ogni operatore è infatti chiamato, essenzialmente e in prima battuta, a verificare se le operazioni transfrontaliere che promuove o rispetto alle quali presta assistenza (in qualità di “intermediario”), o alle quali partecipa (in qualità di “contribuente”), presentino detti elementi segnaletici.
La Direttiva prevede che gli Stati membri applichino sanzioni per i casi di inottemperanza agli obblighi di disclosure ispirate a principi di effettività, proporzionalità e deterrenza; questo sistema, tuttavia, nell’assecondare fisiologici spazi di discrezionalità per i singoli Paesi membri riguardo all’entità e al regime delle sanzioni applicabili, rischia di mostrare presto le prime distorsioni, alimentando una “concorrenza” tra ordinamenti sul versante sanzionatorio i cui effetti (in termini di mobilità dei fattori della produzione verso giurisdizioni garantiste, di resilienza degli operatori di maggiori dimensioni e di possibili arbitraggi tra gli ordinamenti in funzione dei differenti regimi sanzionatori) potranno essere apprezzati solo alla luce delle prime esperienze applicative.
Come già rilevato in un precedente contributo, se le finalità sottese alla Direttiva possono apparire a prima vista estranee al mondo notarile, non altrettanto può dirsi dei suoi risvolti applicativi, che presentano diversi punti di intersezione con l’attività dei notai in veste tanto di consulenti quanto di garanti del traffico giuridico. Il presente Studio intende offrirne un breve inquadramento anche alla luce delle disposizioni e prassi nazionali di recepimento (D.Lgs. n. 100/2020 e D.M. del 17 novembre 2020; circolare n. 2/E/2021), con particolare riguardo ai riflessi sull’ambito che ci occupa.
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18/11/2024
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