MENU

CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO

CONSIGLIO NAZIONALE
DEL NOTARIATO

On-line l’ultimo studio del Notariato – L’infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 20 del TUR (DPR n. 131/86)

RSS

27/01/2021

Nazionale

Tutti i lavori approvati dal Consiglio Nazionale del Notariato sono consultabili nella sezione TROVA STUDIO.  

L’infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 20 del TUR (DPR n. 131/86) – Studio n. 103-2020/T

Lo studio, vuoi attraverso una lettura critica delle ragioni che hanno indotto la Corte di Cassazione nell’ordinanza del 23 settembre 2019 n. 23549 a rimettere innanzi alla Corte costituzionale la questione di legittimità dell’art. 20 del DPR n. 131/86, vuoi con riferimento alle ragioni che la Corte Costituzionale stessa ha posto a base del suo giudizio di infondatezza della questione sollevata e contenuto nella sentenza n. 158 dep. il 21 luglio 2020, intende mettere in evidenza la corretta collocazione, operata dalla Corte, della norma ‘de qua’ nell’ambito di un quadro qualificatorio più ampio. Di guisa che per effetto di tale collocazione ne resta ribadita la qualificazione netta e precisa dell’imposta disciplinata dal TUR n. 131/86 come ‘imposta d’atto’ che afferisce ai soli ‘effetti giuridici’ dell’atto sottoposto alla registrazione, per la irrilevanza di elementi extratestuali e la impossibilità di attirare nell’ambito del procedimento impositivo effetti scaturenti da atti solo ‘collegati’ a quello da sottoporre a registrazione; così come ne esce ribadita l’impossibilità di ascrivere all’art. 20 qualsiasi funzione antielusiva, nel contempo individuandosi espressamente solo nel ricorso al procedimento di cui all’art. 10-bis della legge n. 212/2000 il percorso alternativo costituito per colpire eventuali indebiti vantaggi fiscali realizzati sottraendo ad imposizione l’”effettiva ricchezza imponibile”. Diversamente opinando, infatti, così come la Corte costituzionale ha modo di sottolineare, si verificherebbero “incoerenze nell’ordinamento”, consentendosi all’A.F. di operare in funzione antielusiva senza applicare le garanzie del contraddittorio a favore del contribuente, da un lato, e di svincolarsi da ogni riscontro di indebiti vantaggi fiscali e di operazioni ‘prive di sostanza economica’ dall’altro; inoltre resterebbe interdetta ogni sorta di legittima pianificazione fiscale cui invece il contribuente ha pienamente diritto.

Infine, e nella medesima prospettiva come sopra lumeggiata, proprio per effetto della corretta lettura dell’art. 20 fatta dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 158, lo studio mette in evidenza come da essa emerga:

– il convincimento che la valutazione della capacità contributiva del contribuente vada fatta solo in relazione alla singola fattispecie sottoposta a registrazione, segnalando l’arbitrarietà (nell’ambito e con riferimento all’imposta di registro) di una ‘ricostruzione’ di una diversa ed ipotetica capacità contributiva emergente da una pluralità di elementi ed atti diversi (anche se collegati) da quelli che integrano la fattispecie stessa;
– la rimodulazione dell’enunciato principio di prevalenza della sostanza economica sulla forma giuridica;
– la necessità che lo stesso procedimento di (eventuale) riqualificazione della fattispecie a fini impositivi da parte dell’A.F. sia ancorato proprio all’assetto cartolare (e non ad una ipotetica causa reale ricostruita ex-post) desumibile dal concreto regolamento di interessi posto in essere dai contraenti;
– la necessità di privilegiare nell’applicazione della norma tributaria la ‘voluntas legis’, intesa come limite invalicabile al potere generale di riqualificazione di un negozio giuridico.

 

 

 

Condividi
Altri Articoli