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CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO

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On-line un nuovo studio del Notariato – Le cooperative di ormeggiatori come società di diritto speciale

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02/07/2019

Nazionale

Tutti i lavori approvati dal Consiglio Nazionale del Notariato sono consultabili nella sezione TROVA STUDIO.

Le cooperative di ormeggiatori come società di diritto speciale – Studio n. 57-2019/I

L’attività degli ormeggiatori portuali, già disciplinata dalla legge n. 84/1994, è stata recentemente modificata introducendo l’obbligo per i medesimi ormeggiatori di costituirsi in forma di società cooperativa (v. art. 10, comma 1, lett. b), d. lgs. n. 232/2017). Lo studio dà conto, in primo luogo, del quadro normativo in materia, comprensivo, oltre che delle fonti già menzionate, del codice della navigazione (in particolare, art. 209) e del relativo regolamento di esecuzione (D.P.R. 15.2.1952, n. 328), nonché del Reg CE n. 2017/352 in materia di fornitura di servizi portuali. Ricostruito il quadro normativo, vengono affrontate due questioni: a) quale sia la natura giuridica delle cooperative di ormeggiatori, se esse siano da ritenersi, cioè, società di diritto comune ovvero società caratterizzate da specialità; b) quali siano le regole da applicare per far sì che i gruppi di ormeggiatori si costituiscano in società cooperativa. Quanto al problema della natura giuridica delle cooperative, lo studio conclude nel senso che si tratta di “società di diritto speciale”. La qualificazione di società di diritto speciale deriva dalla circostanza che il legislatore prevede per una determinata categoria di soggetti, gli ormeggiatori, regole di costituzione e organizzazione dell’attività – tra le altre, in tema di sede, durata, approvazione dello statuto da parte dell’autorità marittima, nomina degli organi sociali – consistenti in deviazioni rispetto alla disciplina del codice civile dettata in materia di società cooperative. Tali deviazioni sono da ricondurre alla natura di interesse generale dell’attività di ormeggio con la conseguenza che “non vi sono dubbi circa la legittimità delle deviazioni operate rispetto alla disciplina di diritto comune”. Per ciò che concerne la qualificazione della vicenda di costituzione in cooperativa degli ormeggiatori, la soluzione è nel senso che essa sia riconducibile ad un’ipotesi di trasformazione eterogenea di società in nome collettivo in società cooperativa. Tale conclusione si basa sul presupposto che il “gruppo” di ormeggiatori, quale che ne sia la qualificazione che in via interpretativa si intenda dargli (la questione è, infatti, dibattuta), presenti comunque il seguente carattere in comune con le società in nome collettivo: la mancanza dell’iscrizione in un pubblico registro non è preclusiva dell’accesso alla disciplina contenuta nel Capo X, Titolo V, Libro V del codice civile.

 

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