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CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO

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On-line un nuovo studio del Notariato – Riflessi del nuovo codice della crisi d’impresa sull’amministrazione delle società di persone

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12/07/2019

Nazionale

Tutti i lavori approvati dal Consiglio Nazionale del Notariato sono consultabili nella sezione TROVA STUDIO.

Riflessi del nuovo codice della crisi d’impresa sull’amministrazione delle società di persone – Studio n. 110-2019/I

Lo studio esamina gli effetti del nuovo Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza sulla disciplina dell’amministrazione delle società di persone. In particolare, l’introduzione, nell’art. 2257 c.c., dell’inciso per cui “la gestione dell’impresa… spetta esclusivamente agli amministratori” potrebbe risultare in contrasto con alcune norme in materia di società personali, quali l’art. 2257 c.c., nella parte in cui prevede che in caso di amministrazione disgiunta attribuisce a ciascun socio amministratore il diritto di opporsi all’operazione che un altro voglia compiere, prevedendo che su tale opposizione decide «la maggioranza dei soci, determinata secondo la parte attribuita a ciascun socio negli utili», e l’art. 2320, comma 2, c.c., che ammette la previsione statutaria con la quale si attribuisca agli accomandanti la facoltà di dare autorizzazioni e pareri per determinate operazioni. Lo studio propone una lettura della nuova formulazione dell’art. 2257 c.c. che sia in stretta correlazione con il dovere di rispettare il disposto dell’art. 2086, comma 2, c.c., che impone agli amministratori obblighi riguardanti l’adeguatezza degli assetti societari, anche e soprattutto in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell’impresa. Tenuto conto che il codice civile pone espressamente in capo agli amministratori obblighi e responsabilità verso la società ulteriori rispetto a quelli patrimoniali verso i terzi (art. 2260 c.c.), il nuovo primo comma dell’art. 2257 c.c. potrebbe essere interpretato nel senso che tra gli obblighi dell’art. 2260 c.c. di chi gestisce e/o organizza vi sia anche quello di rispettare il secondo comma dell’art. 2086 c.c., fatti salvi i diritti gestori spettanti per legge (decisione sulla opposizione dell’atto di gestione) o pattiziamente statuiti. Lo studio conclude, quindi, nel senso che la novella non comporta in capo ad amministratori e soci di società di persone alcun obbligo di adeguamento immediato dei patti esistenti, per quelle clausole – che devono anche oggi ritenersi legittime – le quali eventualmente ripartiscano la “gestione operativa” della società in maniera difforme rispetto al modello legale di cui all’art. 2257 c.c. e che la medesima conclusione deve valere per i patti di società personali che siano state costituite o che saranno costituite dopo l’entrata in vigore del nuovo Codice della crisi d’impresa.

 

 

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