12/05/2011
Territoriale
La Commissione società del Consiglio Notarile di Milano ha approvato tre nuovi orientamenti interpretativi in materia di società di capitali, che vanno ad aggiungersi alle “massime” già emanate nello scorso decennio, a partire dalla abrogazione della omologazione giudiziale prevista in precedenza per tutte le modificazioni statutarie (legge 340/2000). La Commissione dei notai milanesi, coordinata dal prof. Mario Notari, ha preso spunto sia da alcune novità normative, in tema di conferimenti in natura e di revisione legale dei conti, sia da interrogativi emersi nella prassi, per affrontare le questioni della data di riferimento della perizia di stima, della relazione del revisore nel merger leveraged buy out e della sospensione del recesso nella s.r.l., con i seguenti orientamenti interpretativi (il cui testo integrale, unitamente alla motivazione e ai riferimenti bibliografici, è reperibile sul sito www.consiglionotarilemilano.it).
1) Massima n. 117 – Data di riferimento della perizia di stima nei conferimenti in natura secondo il regime ordinario nella s.p.a. e nella s.r.l. (artt. 2343 e 2465 c.c.). – Nel confermare l’orientamento interpretativo espresso da questa Commissione nella massima n. V in data 10 aprile 2001 – ove si ritiene che, in linea di principio, la relazione di stima richiesta dagli articoli 2343 e 2465 c.c. sia sufficientemente aggiornata allorché riferita ad una data non anteriore di quattro mesi rispetto alla costituzione della società o alla deliberazione di aumento di capitale – si reputa che la valutazione circa l’aggiornamento della relazione possa essere altresì svolta con riferimento alla effettiva esecuzione del conferimento in natura.
In particolare, in forza dell’applicazione analogica del termine prescritto dagli articoli 2343-ter, comma 2, lett. b), e 2440, comma 4, c.c., può comunque ritenersi sufficientemente aggiornata una relazione di stima che si riferisca a una data non antecedente il termine di sei mesi rispetto alla esecuzione del conferimento.
Detto termine deve ritenersi rispettato qualora: (a) l’atto costitutivo con conferimento in natura venga perfezionato entro i sei mesi dalla data di riferimento della relazione di stima; (b) la deliberazione di aumento di capitale con conferimento in natura venga assunta entro i sei mesi dalla data di riferimento della relazione di stima, con contestuale esecuzione del conferimento; (c) la deliberazione di aumento di capitale con conferimento in natura venga assunta entro i sei mesi dalla data di riferimento della relazione di stima e stabilisca, quale termine finale di sottoscrizione ai sensi degli articoli 2439, comma 2, e 2481-bis, comma 3, c.c., una data non successiva ai sei mesi dalla data di riferimento della relazione di stima.
2) Massima n. 118 – La relazione del soggetto incaricato della revisione legale nella fusione a seguito di acquisizione con indebitamento (art. 2501-bis, comma 5, c.c.). – Nella fusione a seguito di acquisizione con indebitamento, se la società obiettivo o la società acquirente è sottoposta alla revisione legale dei conti, al progetto di fusione deve essere allegata una relazione del soggetto che ne è incaricato: revisore legale, società di revisione legale, collegio sindacale.
Se entrambe le società, obiettivo e acquirente, sono sottoposte alla revisione legale dei conti, può essere predisposta una sola relazione, la cui redazione viene affidata, a cura degli amministratori, ad uno dei soggetti incaricati della revisione legale dei conti.
3) Massima n. 119 – Decorrenza del termine di due anni di “sospensione” del diritto di recesso, in caso di gradimento mero o di intrasferibilità delle partecipazioni di s.r.l. (art. 2469, comma 2, c.c.). – Lo statuto della s.r.l., in presenza di una clausola di mero gradimento o di intrasferibilità delle partecipazioni, può prevedere che il termine (massimo) di due anni di “sospensione” del diritto di recesso decorra non solo dall’atto costitutivo o dalla sottoscrizione della partecipazione, come letteralmente previsto dall’art. 2469 comma 2, c.c., bensì anche dall’acquisto di una partecipazione già esistente.
La clausola di sospensione del diritto di recesso può essere introdotta anche in sede di modificazione dell’atto costitutivo, stabilendo in tal caso che il termine (massimo) di due anni decorra dalla introduzione della clausola ovvero dalla sottoscrizione della partecipazione ovvero ancora dall’acquisto di una partecipazione già esistente.
Massime – Commissione Società
Il Consiglio notarile di Milano nel novembre del 2000, subito dopo l’approvazione della legge che ha attribuito ai notai il controllo di legalità sugli atti societari che spettava ai giudici, ha istituito la Commissione per l’elaborazione dei principi uniformi in tema di società composta da:
– Mario Notari – coordinatore
– Piergaetano Marchetti
– Manuela Agostini
– Massimo Caspani
– Domenico de Stefano
– Filippo Laurini
– Carlo Marchetti
– Antonio Marsala
– Luigi Augusto Miserocchi
– Giuseppe Rescio
– Filippo Zabban
La Commissione elabora indicazioni per casi di difficile interpretazione, indicando ai notai principi a cui uniformarsi nel giudizio sulla iscrivibilità degli atti societari a loro affidati.
Le massime costituiscono ora un punto di riferimento non solo per il notariato milanese e nazionale, ma anche per le imprese e per gli operatori del diritto societario.
Territoriale
04/11/2024
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