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CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO

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DEL NOTARIATO

Patto di famiglia: l’imprenditore sceglie il suo successore ?

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08/03/2006

Nazionale

Con la legge 14 febbraio 2006, n. 55 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 50 del 1°  marzo 2006) è stato introdotto nel nostro ordinamento l’istituto del “patto di famiglia”.

Si tratta di accordi che in parte, e nel rispetto di determinate condizioni, derogano alle norme sulla successione ereditaria, e che hanno come oggetto l’azienda di famiglia o il pacchetto di controllo societario.

 
Che cos’è
Il patto di famiglia è un contratto.

Non è, quindi, un testamento: è, di fatto, una convenzione la cui particolarità è quella di andare ad incidere sulla successione dell’imprenditore.

 
A chi si rivolge
All’imprenditore che può trasferire, in tutto o in parte, l’azienda, e al titolare di partecipazioni societarie che può trasferire, in tutto o in parte, le proprie quote, ad uno o più discendenti; entrambi però, compatibilmente con le disposizioni in materia di impresa familiare e nel rispetto delle differenti tipologie societarie.

Questa definizione ha sollevato però i primi dubbi interpretativi: ad esempio, quando si parla di «titolare di partecipazioni» non si distingue tra la titolarità di azioni/quote della «società di famiglia» e la titolarità di partecipazioni in altre società (ad esempio, un piccolo pacchetto di azioni di una società quotata): situazioni, tra loro, assai diverse.

 
Come
Tecnicamente la Legge aggiunge al libro II, titolo IV del codice civile – dopo l’art. 768 – il Capo V-bis, comprendente i nuovi articoli dal 768-bis al 768-octies e modifica l’art. 458 del codice civile introducendo una deroga al divieto dei patti successori (questo il senso dell’inciso " Fatto salvo quanto disposto dagli articoli 768-bis e seguenti").

Il nuovo articolo 768-quater prevede che il contratto contenente il patto di famiglia, a pena di nullità deve essere stipulato per atto pubblico, e che vi devono partecipare il coniuge e tutti coloro che sarebbero legittimari (cioè eredi che la legge prevede non possano essere esclusi come ad esempio i figli) ove in quel momento si aprisse la successione nel patrimonio dell’imprenditore.

Il patto deve prevedere che i discendenti assegnatari dell’azienda o delle partecipazioni societarie liquidino gli altri partecipanti al contratto, ove questi non vi rinunzino in tutto o in parte, con il pagamento di una somma corrispondente al valore delle quote riservate ai legittimari; i contraenti possono convenire che la liquidazione, in tutto o in parte, avvenga in natura; in questo caso i beni in natura assegnati a favore degli altri legittimari (non assegnatari dell’azienda) "sono imputati alle quote di legittima loro spettanti", cioè sono da considerarsi un anticipo sulla futura successione.



I rapporti con chi non ha partecipato
All’apertura della successione dell’imprenditore il coniuge e gli altri legittimari che non abbiano partecipato al contratto, possono chiedere ai beneficiari del contratto stesso il pagamento di una somma pari al valore della quota di legittima loro spettante, aumentata degli interessi legali.

Tale contratto può essere impugnato, entro un anno, solo per cause molto gravi (art. 768-quinquies).

 
Le cause di scioglimento
Il contratto può essere sciolto o modificato dagli stessi soggetti che vi hanno partecipato:
1) con un diverso contratto, stipulato sempre per atto pubblico;
2) mediante recesso (se previsto nel patto di famiglia) esercitato sulla base di una "dichiarazione agli altri contraenti certificata da un notaio". 
 
I rimedi in caso di dissidi
Le controversie derivanti dalle disposizioni in materia di patto di famiglia sono devolute preliminarmente a uno degli organismi di conciliazione previsti dall’articolo 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5. 
 
Il contributo del Notariato
Il Consiglio Nazionale del Notariato ha espresso "un convinto sostegno circa l’opportunità della riforma".

Non mancano però, come si è scritto, alcuni rilievi al testo di legge  per renderla di più facile attuazione e per evitare che si possa ricadere nell’area illecita dei patti successori.

Al fine di elaborare al più presto uno o più studi di taglio operativo il C.N.N. ha costituito  un gruppo di lavoro interdisciplinare chiamando a farne parte esponenti delle Commissioni Legislativa, Studi Civilistici, Tributaria, Imprese e Conciliazione (ADR).

L’attività del gruppo di lavoro sarà finalizzata ad indagare ed elaborare interpretazioni e soluzioni sotto i profili civilistico e fiscale, offrendo la possibilità di allargare la discussione e il confronto con tutto il Notariato in occasione di tre specifici convegni sull’argomento che la Fondazione Italiana per il Notariato, in collaborazione con AIdAF (Confindustria), e con i Consigli Notarili locali, ha organizzato  a Milano per il 31 marzo 2006 e successivamente a Napoli (12 maggio) e a Palermo (16 giugno).

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