10/04/2018
Nazionale
L’ultimo lavoro approvato dal Consiglio Nazionale del Notariato è consultabile nella sezione TROVA STUDIO ed ha approfondito tematiche relative al diritto civile:
Comunione legale, contratto di convivenza e circolazione dei beni dopo la legge «Cirinnà» – Studio n. 196-2017/C
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La legge Cirinnà (76/2016) rende accessibile il regime di comunione legale anche a chi non è coniugato né civilmente unito. Le persone di stato libero (celibi, nubili) possono avere un regime patrimoniale della famiglia di fatto, consistente nella comunione legale. Tutto ciò incide sulla circolazione dei beni e richiede al notaio la massima attenzione. La legge «Cirinnà» è molto selettiva nei requisiti di ammissione alla nuova disciplina, escludendo un numero amplissimo di persone (chi sia minorenne, chi sia privo la libertà di stato, chi abbia con il partner rapporti in qualsiasi grado di parentela, affinità, ecc.); richiede la coabitazione; è disposta infine la registrazione nell’anagrafe (quale che ne sia il valore, costitutivo o meno, argomento assai discusso). Avremo dunque convivenze «Cirinnà» e non «Cirinnà».
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