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La nuova sospensione degli obblighi di riduzione del capitale sociale nella legislazione di emergenza Covid-19 – Studio n. 88-2021/I
Lo studio analizza l’art. 6, d.l. 8 aprile 2020, n. 23, come modificato dalla l. 30 dicembre 2020, n. 178, che sospende l’operatività sia degli obblighi di riduzione del capitale per perdite in materia di società di capitali, sia della causa di scioglimento di cui all’art. 2484, comma 1, n. 4 c.c., modificando però, rispetto alla previgente stesura, i presupposti per la disapplicazione delle regole appena ricordate. Si analizza sia il rapporto che intercorre tra i commi della nuova disposizione – su cui sono state avanzate soluzioni diverse – concludendo nel senso che il primo individui la fattispecie cui si applica la disciplina prevista nei commi successivi, sia la nozione di “perdite emerse” nell’esercizio di riferimento, ritenendo che essa vada ricavata tenendo conto di tutte le perdite rilevate in bilancio, comprese dunque quelle portate a nuovo da esercizi precedenti (qualora ciò sia avvenuto legittimamente), al netto di eventuali riserve in grado di assorbirle. In questo modo si tiene conto dell’intento del legislatore (chiaramente palesato con la prima stesura dell’art. 6 in commento) di voler considerare non solo le esigenze delle imprese che si trovano a fronteggiare perdite del tutto imprevedibili per lo scoppio della pandemia, ma anche di quelle alle prese con difficoltà di reperimento di capitali, per la peculiare situazione dei mercati. Inoltre, accogliendo questa soluzione si consente di computare, per le imprese aventi esercizi non coincidenti con l’anno solare, anche le perdite prodottesi durante i primi mesi del 2020, in particolare durante il primo lockdown, caratterizzato dalla produzione di perdite elevate e del tutto inattese, per l’improvvisa sospensione di un elevato numero di attività economiche. Le perdite di cui all’art. 6 d.l. 23/2020 non sono computate unicamente ai fini della norma emergenziale citata, che consente di posticipare gli obblighi di ricapitalizzazione, mentre di esse si terrà normalmente conto in tutte le altre circostanze in cui viene in questione, normativamente, l’effettiva entità del patrimonio netto. Il legislatore, in definitiva, introduce una disciplina di maggior favore per le imprese, concedendo – alle società che decidano di avvalersi di tale possibilità, alla luce della ponderazione della complessiva situazione patrimoniale e finanziaria – un maggiore lasso temporale per procedere agli adempimenti dovuti in caso di perdita rilevante del capitale, ma non incide in via generale sul sistema del capitale sociale.