31/07/2020
Nazionale
Con la legge n. 77/2020, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 180, suppl. ordinario n. 25 del 18 luglio 2020, è stato convertito in legge, con modificazioni, il d.l. n. 34/2020, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, più noto come “Decreto rilancio”.
Il provvedimento normativo, all’art. 221, prevede ulteriori modifiche alla giustizia civile, stavolta senza intervenire – salvo per una sola modifica (di cui al primo comma) in materia penale, già prevista nell’originaria formulazione della norma del d.l. rilancio – sul testo dell’art. 83 del d.l. Cura Italia, così come aveva fatto il legislatore nelle precedenti occasioni.
Con la legge n. 70/2020 (legge di conversione del d.l. 28/2020, ossia il decreto correttivo del d.l. Cura Italia), il legislatore aveva fissato la data del 30 giugno 2020 quale chiusura della cd. “fase 2” della legislazione d’emergenza epidemiologica in tema di giustizia civile. La medesima data segnava, dunque, la cessazione dell’efficacia delle disposizioni previste dall’art. 83 del d.l. Cura Italia, relative alle misure organizzative da applicare negli uffici, al processo telematico, alla trattazione da remoto.
Questa scelta legislativa sembrava fosse meditata e fondata sulla evoluzione della crisi epidemiologica, stante il chiaro intento di incentrare: le misure della cd. fase 1, contraddistinta da un più alto livello di gravità, sul contenimento della diffusione dei contagi con una sostanziale paralisi della giustizia civile, salvo le attività contraddistinte da indifferibilità o quanto meno da urgenza; le misure della cd. fase 2, contraddistinta da una minore gravità, sulla ripartenza della giustizi civile compatibilmente con la persistenza – sia pur con un più basso livello di gravità – della crisi epidemiologica . Si ricorda altresì che, in tale sede, il legislatore aveva finanche avuto cura di prevedere una, sia pur controversa, disciplina di carattere transitorio, prescrivendo (al comma secondo dell’art. 1 del d.l. 28/2020, aggiunto in sede di conversione) che: «Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dell’articolo 3, comma 1, lettera i), del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28».
Inopinatamente, con la conversione del decreto rilancio, il legislatore reintroduce in larga parte le misure in discorso, prevedendone l’efficacia sino al 31 ottobre 2020. A suscitare le maggiori perplessità non è una verosimile nuova stima delle esigenze connesse al contrasto dell’epidemia Covid.19, probabilmente sottesa alle previsioni in commento, bensì il modo di procedere del legislatore, il quale, per un verso non è intervenuto direttamente sul corpo del richiamato art. 83, disorientando ancor di più l’operatore del diritto; per altro verso, nel riprodurre le norme già contenute nell’art. 83 (di cui, come detto, è cessata l’efficacia in data 30 giugno) ha lasciato inascoltati i diversi dubbi interpretativi e moniti della dottrina.
In altri termini, per un verso non è più chiara quale sia la ratio di fondo sottesa alle scelte effettuate dal legislatore e, per altro verso, il modus operandi non fa che generare ancora maggiore confusione nell’operatore del diritto, che, a questo punto, fa fatica, non solo a cogliere la ratio delle scelte effettuate da legislatore, ma anche a ricostruire, molto più semplicemente, quale sia la disciplina vigente.
Per approfondire l’argomento, dall’area download è possibile scaricare la nota del Consiglio Nazionale del Notariato “Vecchie e nuove previsioni, di contrasto all’emergenza epidemiologica Covid- 19, in tema di giustizia civile, contenute nella legge di conversione del d.l. Rilancio”.
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