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Con il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, emanato in attuazione della delega conferita al Governo con la legge 6 giugno 2016 n. 106, in vigore dal 3 agosto 2017, è stato approvato il Codice del Terzo settore.
In occasione della riforma organica del Terzo settore il legislatore, che pure a tale proposito non è intervenuto direttamente sul codice civile, ha tuttavia opportunamente provveduto anche ad inserire in quest’ultimo il nuovo art. 42-bis c.c., recante una specifica disciplina della trasformazione degli enti del Primo Libro.
Dal testo della nuova disposizione nasce il dubbio che il legislatore abbia ritenuto sussumibile nell’ambito della trasformazione, assoggettandolo alla relativa disciplina, anche il passaggio dallo schema dell’associazione non riconosciuta a quello dell’associazione riconosciuta e viceversa.
Non a caso la dottrina si è divisa sul punto, essendo stata sostenuta sia la tesi favorevole alla qualificazione dell’operazione in termini di trasformazione sia la tesi opposta.
Il presente studio aderisce alla tesi che nega che il fenomeno in esame sia ascrivibile all’istituto della trasformazione e passa in rassegna le conseguenze pratiche di tale scelta interpretativa
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