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CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO

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DEL NOTARIATO

La salvezza dei diritti acquistati in buona fede dai terzi in forza di convenzioni anteriori alla modificazione o alla revoca dell’autorizzazione rilasciata dal notaio ex art.21 d.lgs. 149/2022

Autore:

Annalisa Lorenzetto Peserico

Pubblicato sul sito il 18/09/2024

Lo studio affronta il problema di individuare le conseguenze della revoca da parte dell’autorità giudiziaria dell’autorizzazione notarile di cui all’art.21 d.lgs.149/2022 quando la revoca stessa intervenga dopo la stipulazione dell’atto autorizzato. Stante che l’ultima parte del 6° comma della disposizione fa salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in forza di convenzioni anteriori alla revoca ciò significa infatti non solo che la revoca dell’autorizzazione può avvenire anche ad atto autorizzato già stipulato, ma pure che la revoca stessa travolge i diritti dai terzi in mancanza dei suddetti presupposti. Per evitare un troppo ampio effetto di travolgimento dei diritti acquistati, che potrebbe nascere dalla lettura della disposizione, si è sottolineato innanzitutto come ci possa essere revoca dell’autorizzazione ad atto autorizzato già stipulato unicamente per ragioni già esistenti al momento del compimento dell’atto autorizzato stesso. Si sono poi individuati i soggetti il cui acquisto può restare salvo nonostante la revoca dell’autorizzazione: non solo coloro che siano stati parti formali dell’atto autorizzato ma anche coloro che abbiano acquistato giusta l’atto autorizzato o abbiano comunque visto incrementato il proprio patrimonio in conseguenza dell’atto autorizzato. Si è affrontato inoltre il problema se possano essere considerati terzi da proteggere, in presenza dei requisiti di cui all’art.21, anche gli aventi causa di chi abbia acquistato giusta l’atto autorizzato. E’ seguita infine l’analisi dei presupposti che l’art.21 richiede per la salvezza dei diritti acquistati dai terzi anche in raffronto con l’art.742 c.p.c. Si è concluso sottolineando come  l’ampliamento della tutela dei terzi e dell’affidamento per la stabilità delle posizioni giuridiche, che potrebbe apparire scelta interpretativa fatta in danno, per così dire, e con sacrificio eccessivo del soggetto a protezione del quale è legislativamente prevista l’autorizzazione, si traduca in realtà nella tutela di questo soggetto: solo dando sicurezza ai terzi li si spinge a contrattare anche con chi ha bisogno dell’autorizzazione. Altrimenti, proprio questi soggetti subirebbero un più grave pregiudizio economico.