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1. Il quesito. Orientamenti giurisprudenziali in materia di divieto di offrire e delimitazione della trattazione. – 2. Irrilevanza del rapporto sostanziale di debito-credito ai fini dell’individuazione del "debitore". – 3. È "debitore" colui che è sottoposto a esecuzione forzata per un debito proprio. L’eccezione del terzo proprietario, responsabile per debito altrui. – 4. Il debitore solidale non è parte del processo esecutivo condotto nei confronti di altro coobbligato. – 5. Autonomia delle procedure esecutive iniziate e proseguite "in parallelo" nei confronti di più condebitori. – 6. Conclusioni.
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