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La sentenza n. 4954 dell’8 marzo 2006 della Corte di Cassazione, respingendo il ricorso proposto dall’Amministrazione finanziaria, ammette la legittimazione del notaio ad impugnare l’avviso di liquidazione, notificato al medesimo quale soggetto richiedente la registrazione di un verbale di assemblea straordinaria con cui una Spa aveva deliberato la copertura di perdite e l’aumento del capitale sociale. Come appare evidente, l’affermazione di principio della pronuncia va letta in chiave garantista, anche in considerazione della vicenda in cui essa si inserisce, e delle motivazioni addotte a sostegno della stessa. Non si tratta, in altri termini, di un’affermazione della soggettività passiva del notaio, che possa andare oltre la sua responsabilità d’imposta normativamente stabilita: ma del riconoscimento di una legittimazione piena all’attività difensiva, destinata a svilupparsi attraverso la proposizione del ricorso e a deduzione di motivi illimitati.
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