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Lo studio affronta il problema delle interferenze tra regime dell’autorizzazione alla vendita dei beni ereditari, quando l’eredità appartenga a soggetti incapaci, e redazione dell’inventario. Muovendo dal quadro normativo (artt. 747 c.p.c., 471 ss. c.c. e riforma Cartabia), si chiarisce innanzitutto il quadro normativo in tema di autorizzazione alla vendita di beni ereditari, anche in ordine alla competenza. Indi si affronta il tema del ruolo dell’inventario nella procedura di accettazione beneficiata da parte degli incapaci, chiarendo, anche alla luce della recente pronuncia delle Sezioni Unite della Cassazione n. 31310/2024, che la dichiarazione di accettazione beneficiata produce comunque l’acquisto della qualità di erede, anche prima della formazione dell’inventario. Ne segue che l’inventario non costituisce un presupposto indispensabile per il rilascio dell’autorizzazione alla vendita ex art. 747 c.p.c., ferma restando la facoltà del soggetto autorizzante (giudice o notaio) di richiederne la formazione in via istruttoria, qualora ritenuto utile alla valutazione degli interessi dei creditori e dell’incapace.
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