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E’ stato richiesto di verificare il regime fiscale della procura alle liti anche alla luce della recente evoluzione normativa in tema di spese di giustizia.
In merito occorre distinguere la disciplina che attiene all’imposta di registro da quella relativa all’imposta di bollo. Sotto il primo profilo occorre infatti ribadire che la procura alle liti non è soggetta a registrazione per espressa previsione di legge ex art. 2 della tabella allegata al d.p.r. n. 131 del 1986 (2) (testo unico concernente l’imposta di registro).Il beneficio disposto dal legislatore a favore di questo atto trae fondamento dall’esigenza, già espressa in sede di legge delega (art. 7, n. 7, legge n. 825 del 1971), di “eliminare ogni impedimento fiscale al diritto di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti ed interessi legittimi” . Le parti, infatti essendo processualmente incapaci, devono…
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