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Si chiede quale sia la durata dell’obbligo di presentazione della dichiarazione di successione in relazione al divieto posto dal secondo comma dell’art. 48 del D.Lgs.346/90 (Testo Unico dell’imposta sulle successioni e donazioni). Come è noto, tale divieto, per i soggetti ai quali è diretto, è sancito dalla citata norma che testualmente recita: “Gli impiegati dello Stato e degli enti pubblici territoriali ed i pubblici ufficiali, con esclusione dei giudici e degli arbitri, non possono compiere atti relativi a trasferimenti per causa di morte, se non è stata fornita la prova della presentazione, anche dopo il termine di cinque anni di cui all’art. 27, comma 4, della dichiarazione della successione o dell’intervenuto accertamento d’ufficio, e non è stato dichiarato per iscritto dall’interessato che non vi era obbligo di presentare la dichiarazione. I giudici e gli arbitri devono comunicare all’ufficio del registro competente, entro quindici giorni, le notizie relative a trasferimenti per causa di morte apprese in base agli atti del processo.”.
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