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Il comma 23 – ter dell’art. 35 d.l. 4 luglio 2006 n. 223, convertito in legge 4 agosto 2006 n. 248 (recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all’ evasione fiscale) inserisce nell’art. 52 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 (per brevità T.U.R.) un nuovo comma 5 – bis, a tenore del quale "Le disposizioni dei commi 4 e 5 non si applicano relativamente alle cessioni di immobili e relative pertinenze diverse da quelle disciplinate dall’articolo 1, comma 49 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni". Come è noto, i commi quarto e quinto dell’art. 52 cit. disciplinano un’ipotesi affatto particolare di limite al potere dell’A.F. nell’eseguire la rettifica (e conseguente – eventuale – liquidazione della maggiore imposta con interessi e sanzioni) del valore o del corrispettivo degli immobili (iscritti in catasto con attribuzione di rendita) dichiarato in misura non inferiore al valore catastale cosiddetto ‘rivalutato’.
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