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L’art. 801 c.p.c. regola gli “atti di giudici stranieri in materia di volontaria giurisdizione”, stabilendo che “quando si vuole far valere in Italia” tali atti, si deve ricorrere alla disciplina degli artt. 796 e 737 c.p.c., “in quanto applicabili”. Nella interpretazione di siffatta normativa, si pone anzitutto il problema di cosa si debba intendere per “atti di giudici stranieri in materia di volontaria giurisdizione”. Si ritiene (VITTA, Diritto internazionale privato e processuale, 1988, pp. 91 ss.) prevalente l’opinione che debbano intendersi come tali quegli atti di autorità straniere che nell’ordinamento in cui sono emanati vengono considerati di volontaria giurisdizione oppure quelli, che se fossero emanati in Italia, sarebbero da considerarsi come di volontaria giurisdizione.
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