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Né nel testo delle preleggi del codice del 1865, né nel progetto delle preleggi del codice del 1942 era contenuta alcuna disposizione in merito alla pubblicità degli atti relativi a diritti reali. Il testo definitivo del codice del 1942 conteneva, invece, la specifica previsione dell’art. 26, 2° comma disp. prel. c.c., formulata in questi termini: “Le forme di pubblicità degli atti di costituzione, di trasmissione e di estinzione dei diritti sulle cose sono regolate dalla legge del luogo in cui le cose stesse si trovano”.
Ora, l’art. 55 della l. 31/1995, n. 218 dispone: “La pubblicità degli atti di costituzione, trasferimento ed estinzione dei diritti reali è regolata dalla legge dello Stato in cui il bene si trova al momento dell’atto”.
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