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Gli ultimi decreti-legge sul condono edilizio (D.L. 24 gennaio 1996, n.30; D.L. 25 marzo 1996, n.154) stabiliscono che, ai fini della commerciabilità del bene abusivamente costruito, occorre che nell’atto risulti, a pena di nullità, "il parere favorevole dell’autorità preposta alla tutela dei vincoli per le opere di cui al terzo comma dell’art. 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47". A sua volta l’art. 32, terzo comma della legge 47 del 1985 stabilisce che il rilascio della concessione edilizia o dell’autorizzazione in sanatoria, per le opere eseguite su immobili sottoposti a determinati vincoli, è "subordinato al parere favorevole delle amministrazioni preposte alla tutela del vincolo stesso"; e prosegue con la seguente frase: "qualora tale parere non venga reso entro centottanta giorni dalla domanda il richiedente può…
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