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Nello studio si esaminano le disposizioni del codice del terzo settore relative al procedimento di iscrizione degli atti nel Registro unico nazionale del terzo settore. In particolare si approfondisce il tema della legittimazione alla attivazione del procedimento pubblicitario e ci si sofferma sulla legittimazione del notaio alla richiesta di iscrizione degli atti costitutivi e modificativi degli enti del terzo settore. Per gli enti dotati di personalità giuridica l’art. 22 CTS attribuisce espressamente al notaio il compito di chiedere l’iscrizione dei relativi atti nel Runts, mentre per gli enti sprovvisti di personalità giuridica l’art. 47 CTS riconosce tale legittimazione all’attivazione del procedimento pubblicitario solamente al legale rappresentante dell’ente o della rete associativa cui l’ente eventualmente aderisca. Nello studio però si pone in evidenza la particolare posizione del notaio rogante degli atti costitutivi e modificativi di enti del terzo settore sprovvisti di personalità giuridica e si precisa che, per le richieste di iscrizioni al Runts al di fuori dei casi previsti dall’art. 22 CTS (ossia per l’iscrizione di atti costitutivi e modificativi di ETS non personificati), il notaio è comunque legittimato a richiedere l’iscrizione dell’atto da lui ricevuto e non occorre esibire all’Ufficio del Runts apposito mandato al pubblico ufficiale rogante.
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