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A seguito delle modifiche introdotte dalla legge di bilancio per il 2024 la costituzione di diritti reali di godimento a titolo oneroso può risultare imponibile come reddito diverso non risultando più assoggettata al regime delle plusvalenze immobiliari.
Con lo scopo di approfondire il nuovo scenario, si proverà innanzitutto a chiarire cosa debba intendersi, nell’ambito applicativo delle imposte sui redditi, per cessione e costituzione a titolo oneroso aventi ad oggetto diritti reali di godimento.
Inoltre, con l’invito all’utilizzo delle risultanze del presente contributo con estrema prudenza, si offriranno argomenti per sostenere che le differenti applicazioni, del regime delle plusvalenze immobiliari e di quello dei redditi diversi, emergenti a seguito della novella, valgono per tutti i diritti reali di godimento e quindi anche nel caso in cui a formare oggetto della cessione o della costituzione onerosa sia il diritto di usufrutto.
L’approfondimento sarà completato analizzando la tipologia degli atti interessati, i soggetti passivi nonché l’oggetto e le modalità di calcolo del reddito di cui alla lett. h) dell’art. 67 Tuir, nella nuova declinazione prevista dalla legge di bilancio per il 2024.
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