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Fino all’entrata in vigore del d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, anche sulla scorta del previgente art. 25141 c.c. (1), era pacifico che il diritto comune della società cooperativa consentiva di rappresentare le partecipazioni sociali dei cooperatori (d’ora innanzi partecipazioni di cooperazione) come azioni o quote (2). Dunque, il tipo normativo ‘società cooperativa’, diversamente da quello ‘società per azioni’ o da quello ‘società a responsabilità limitata’, non aveva tra i propri elementi essenziali uno specifico modo di rappresentare le partecipazioni sociali.
Sulla base invece del vigente diritto comune della società cooperativa la dottrina è divisa circa i modi di rappresentare le partecipazioni di …
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