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Lo studio affronta la questione della possibile sussistenza di un termine massimo per la conclusione del procedimento di fusione e – rilevato che la disciplina positiva, anche dopo la riforma, prevede termini minimi da rispettare ma non un termine massimo per la conclusione del procedimento di fusione – si esaminano partitamente le due fasi che vanno rispettivamente dalla redazione del progetto fino alle delibere assembleari/decisioni di sua approvazione e dall’iscrizione delle delibere/decisioni di approvazione del progetto alla stipula e iscrizione dell’atto di fusione, ma pervenendo, sostanzialmente, ad una conclusione univoca.
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