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1.La questione che occasiona questo appunto è la seguente: ci si chiede se sia possibile esercitare da parte dello Stato il diritto di prelazione, previsto dall’art. 31, I comma, della legge 1° giugno 1939, n. 1089 (recante tutela delle cose d’interesse artistico e storico)[1], su di un bene vincolato (attraverso la notifica prevista dagli artt. 3 e 5 della citata legge), qualora detto bene sia conferito in società (di capitali).
2. Lo studio del tema potrebbe essere variamente impostato ed in ogni caso sembrerebbe, già a prima vista, portare a risultati coincidenti [2]. a.Da un punto di vista strettamente letterale, interrogandosi sul significato, più o meno tecnico, dei termini “alienazione”, “prezzo”, “corrispettivo” contenuti in quella norma, nonché sul valore di altre disposizioni, pure significative, quali ad esempio quelle contenute nell’art. 28.
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