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Questione ricorrente è se, nel caso di fusione semplificata ai sensi dell’art. 2505 deliberata dagli organi amministrativi delle società, si possa derogare ai i termini di cui agli artt. 2501 ter e 2501 septies. L’art. 2505 dispone che alla fusione per incorporazione di una società in un’altra che possiede tutte le azioni o le quote della prima non si applicano le disposizioni dell’articolo 2501-ter, primo comma, numeri 3), 4) e 5) (e, quindi, non è necessario che dal progetto di fusione risultino il rapporto di cambio delle azioni o quote, nonché l’eventuale conguaglio in danaro, le modalità di assegnazione delle azioni o delle quote della…
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