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L’art. 17, comma 68° della legge Bassanini (legge 15 maggio 1997, n. 127) prevede espressamente che il segretario comunale “può rogare tutti i contratti nei quali l’ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell’interesse dell’ente”.1. Situazione precedente. La norma costituisce un forte ampliamento dei poteri di rogito dei segretari comunali, quali in precedenza potevano desumersi dalla norma contenuta negli artt. 87 e 89 della legge comunale e provinciale del 1934 (T.U. n. 383 del 1934). Sulla base di queste due norme si perveniva alla conclusione che il segretario comunale potesse ricevere soltanto gli atti pubblici nei quali il Comune intervenisse come parte acquirente, perché in tal caso il Comune doveva ritenersi soggetto…
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