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La comunione coniugale legale, quale introdotta nel vigente C. Civ. 1942 dalla L. 151/1975, obbedisce all’esigenza primaria, come veramente informativa dell’intero istituto, che abbiano egualitariamente a profittare a entrambi i coniugi gli incrementi che, a prescindere da puntuali verifiche, siano idealmente riportabili alla loro solidarietà e collaborazione. Ciò, a sua volta, è destinato a tradursi in due principî essenziali, da prendere e valutare, per meglio adeguarsi alla logica della materia, nel loro ordine funzionale. Quale, anzi tutto, nel fatto che cadono in comunione virtuale, da esprimersi in immediata comunanza solo di aspettativa, gli utili maturati durante il matrimonio (art. nov. 177/1 "Costituiscono oggetto della comunione: …
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