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Sommario: 1. Premessa; 2. Il decreto di trasferimento come atto del processo espropriativo immobiliare. Proponibilità dell’opposizione agli atti ex art. 617, 2° comma, cod. proc. civ.; 3. Segue: legittimazione a proporre il rimedio; momento entro il quale l’opposizione può essere proposta; 4. Segue: Insufficienza delle risultanze dei registri immobiliari per valutare se il decreto di trasferimento è diventato stabile per mancata proposizione dell’opposizione; 5. Segue: Nel caso in cui l’opposizione agli atti è proposta: possibilità per il notaio di stipulare se l’opposizione è definitivamente rigettata; 6. Segue …e se è ancora pendente; 7. Segue… trascrivibilità dell’atto con cui si propone l’opposizione; 8. Segue: pubblicità dell’esito dell’opposizione agli atti; 9. Altri mezzi di eliminazione del decreto di trasferimento: la revoca; 10. Casi in cui al decreto di trasferimento regolarmente trascritto non si ricollega comunque l’effetto traslativo: l’art. 2929 cod. civ.; 11. Segue: l’inesistenza del decreto per difetto di sottoscrizione; 12. Considerazioni finali.
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