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L’art. 12, comma 9 della legge 28 novembre 2005, n. 246 dispone che all’articolo 41-sexies della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente comma: «Gli spazi per parcheggi realizzati in forza del primo comma non sono gravati da vincoli pertinenziali di sorta né da diritti d’uso a favore dei proprietari di altre unità immobiliari e sono trasferibili autonomamente da esse» (1).
Ricordiamo come il primo comma dell’art. 41-sexies della legge urbanistica (introdotto dall’art. 18 della legge 6 agosto 1967, n. 765 (c.d. legge-ponte) disponga che “nelle nuove costruzioni ed anche nelle aree di pertinenza delle costruzioni stesse, debbono essere riservati appositi spazi per parcheggi in (…)
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