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CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO

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DEL NOTARIATO

Studio n. 19-2020/E – Morte del fallito in corso di fallimento (poi morte del debitore in pendenza della liquidazione giudiziale)

Autore:

Annalisa Lorenzetto Peserico

Pubblicato sul sito il 20/04/2020

Sommario: 1 – La continuazione del procedimento fallimentare dopo la morte del fallito. Ambito di applicazione. 2 – I soggetti con i quali continua il procedimento. 3 – Il problema della rilevanza/irrilevanza di ogni vicenda che incida sulla titolarità dei beni pignorati. 4 – Il problema della rilevanza/irrilevanza di ogni vicenda che incida sulla titolarità dei beni ricompresi nel patrimonio fallimentare. 5 – Altri casi di sterilizzazione della situazione di titolarità dei beni compresi nel patrimonio fallimentare e di sterilizzazione della situazione di titolarità del bene pignorato. 6 – Segue: il caso dell’usucapione del bene pignorato maturata durante il processo esecutivo. 7 – Un’altra ipotesi di diversità nella sterilizzazione al momento della dichiarazione di fallimento e non del pignoramento: l’art.506 cod. civ. 8 – Il caso di morte del fallito: la posizione del chiamato all’eredità e di chi abbia accettato con beneficio di inventario. 9 – Il caso di morte del fallito: la posizione di chi ne sia divenuto erede puro e semplice.