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L’art. 1, comma 9° della legge 27 febbraio 1997, n. 449, recante “Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica” (c.d. finanziaria 1998) ha modificato i commi dal 40 al 42 dell’art. 2 legge 23 dicembre 1996, n. 662 (c.d. finanziaria 1997), stabilendo che per i soggetti che hanno presentato domanda di condono “il mancato pagamento del triplo della differenza tra la somma dovuta e quella versata nel termine previsto dall’art. 39, comma 6, della legge n. 724 del 1994, e successive modificazioni, o il mancato pagamento dell’oblazione nei termini previsti dall’art. 39, comma 5, della medesima legge n. 724 del 1994, e successive modificazioni,comporta l’applicazione dell’interesse legale annuo delle somme dovute, da corrispondere entro sessanta giorni…
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