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Sommario: 1. La nuova norma; 2. L’inerenza della novità normativa ai soli parcheggi Tognoli; 2.1. La nozione di parcheggi Tognoli; 2.2. Ubicazione dei parcheggi Tognoli; 2.3. Ambito di applicazione; 2.4. Destinatari del vincolo e soggetti legittimati alla realizzazione dei parcheggi; 3. Il nuovo regime circolatorio dei parcheggi Tognoli realizzati su immobili privati; 3.1. Generalità; 3.2. L’immodificabilità dell’esclusiva destinazione a parcheggio; 3.3. La salvezza di quanto previsto dall’articolo 41-sexies della legge 17 agosto 1942 n. 1150; 3.4. Permanenza della regola generale del divieto di alienazione separata; 3.5. La sanzione per la violazione del divieto di alienazione separata; 3.6. Possibilità di alienazione congiunta del parcheggio e del bene principale; 3.7. La contestuale destinazione del parcheggio trasferito a pertinenza di altra unità immobiliare sita nello stesso comune; 3.7.1. La prassi dello “spostamento” del vincolo Tognoli; (…..)
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